Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine

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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7

lett. h dell'art. 3 OITRV). Una disposizione vincolante sulle indennità per il traffico a lunga distanza è attesa anche dal Cantone GR, che propone di vietarle in caso di perdita di entrate per le comunità di trasporto.

Transport Public Genevois (TPG) chiede l'aggiunta di un capoverso 2 in cui stabilire che, se entro cinque anni non si verifica un aumento significativo della quota di trasporto, i committenti indennizzeranno le perdite subite, ma annulleranno l'agevolazione tariffale.

Articolo 47

L’articolo concerne le comunità tariffarie. Nell’ambito di queste ultime, la Confederazione e i Cantoni possono ordinare congiuntamente offerte e indennizzarle senza una compensazione separata per le perdite di entrate a due condizioni: tra le IT è stata concordata una ripartizione delle entrate commisurata alla domanda sulla base dei viaggiatori-chilometro, del numero di passeggeri e della struttura dei titoli di trasporto per linea (cpv. a) e il livello di ricavo è inferiore al massimo del 20 per cento al livello di ricavo del trasporto diretto nazionale (cpv. b).

Il Cantone GR ritiene che prendere in considerazione la struttura dei titoli di trasporto ai sensi della lettera a sia troppo oneroso, a maggior ragione perché non apporta alcun beneficio per i clienti, e suggerisce di usare un metodo di rilevamento più economico. Il Cantone ZH, l'Unione delle città svizzere,

l’Alliance SwissPass e l’UTP propongono un periodo transitorio almeno fino all'orario 2029/30 per l’applicazione della nuova struttura. Infine, AutoPostale SA e Alliance SwissPass chiedono lo stralcio dell’espressione per linea, poiché il rilevamento dei titoli di trasporto per linea non esiste nel trasporto stradale (AutoPostale SA) e, oltre a essere oneroso, apporta scarso valore aggiunto in termini di precisione (Alliance SwissPass).

Nella lettera b, i Cantoni TI e ZH chiedono un chiarimento delle modalità di determinazione del livello di ricavo nel traffico nazionale, stabilendo che devono essere presi in considerazione i fattori inclusi nel cosiddetto «livello di ricavo standard». Questa posizione è sostenuta anche dall’UTP. Il Cantone BE desidera sia precisato il livello di ricavo di cui alla lettera b. Il Cantone GR chiede a sua volta una verifica di plausibilità del limite del 20 per cento e ritiene sia necessario disciplinare anche i supplementi per chilometro di tariffa nel trasporto diretto.

Articolo 54

Secondo questo articolo, la conversione dei mutui deve essere richiesta all’UFT almeno tre mesi prima. Il Cantone BL lamenta l’assenza di indicazioni su chi è autorizzato a presentare tale richiesta.

Articolo 55

Questo articolo prevede che l’UFT, i Cantoni interessati e l’IT concludano una convenzione sulla conversione o sospensione del rimborso del mutuo (cpv. 1). Il Cantone BL chiede diverse precisazioni in merito.

Articolo 56

L’articolo stabilisce che nei limiti dei crediti approvati la Confederazione può concedere contributi a fondo perso per promuovere innovazioni (cpv. 1). Questi possono andare a beneficio del trasporto regionale, locale e a lunga distanza, nonché dei servizi senza funzione di collegamento. L'UFT definisce in una direttiva le condizioni e il processo di assegnazione (cpv. 2).

I Cantoni FR e VS nonché transfair si rallegrano espressamente del fatto che i contributi all'innovazione non siano più destinati solo al trasporto regionale. economiesuisse chiede che i contributi a fondo perso vengano concessi solo se sono neutrali sotto il profilo concorrenziale (estensione cpv. 1). L'Unione delle città svizzere vuole che nel capoverso 1 si specifichi che dei contributi possono beneficiare anche i progetti di innovazione per la distribuzione di offerte di mobilità multimodale che integrano quelle dei TP.

Articolo 57

In questo articolo dell'ordinanza sono disciplinati gli investimenti delle imprese di trasporto a fune; anche in questo caso sono possibili contributi a fondo perso (cpv. 1). L’UFT definisce i dettagli in una direttiva (cpv. 2).

Il Cantone VS saluta esplicitamente il mantenimento di questi contributi e sottolinea l'importanza degli impianti a fune per le regioni di montagna. La FUS chiede di essere coinvolta nell'elaborazione della direttiva.

15/23 BAV-D-9E8B3401/906