Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine

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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7

I Cantoni AI, AR e BE ritengono che il termine di 30 giorni dall'assemblea generale sia inadeguato, ovvero troppo lungo. A causa della procedura di ordinazione, a loro avviso il conto annuale deve essere presentato entro il 30 aprile (aggiunta al cpv. 1), anche se non ancora approvato.

L'Unione delle città svizzere sottolinea che l’«assemblea generale» o il «consiglio di amministrazione» di cui al capoverso 1 sono organismi di diritto privato che non esistono in tutte le città e, quindi, dovrebbero essere considerati equivalenti organismi municipali comparabili.

La VBZ chiede che i documenti da presentare siano formulati in modo più generico e citati solo a titolo di esempio (cpv. 1 lett. a–k): l'articolo 65 si rivolgerebbe a imprese organizzate come persone giuridiche di diritto privato, ma la VBZ è un’unità di servizi della Città di Zurigo e a molte disposizioni può adempiere solo mediante un’interpretazione per analogia.

FFS SA ritiene che la lettera j del capoverso 1 sia ridondante e chiede di stralciarla senza sostituzioni. A suo avviso, il rapporto di revisione al consiglio di amministrazione ivi richiesto non apporta alcun valore aggiunto, poiché eventuali rilievi sull’impiego dei sussidi vengono già presentati dai revisori nel loro rapporto sulla revisione speciale.

STI Bus AG chiede che l’attività di verifica dell'UFT di cui al capoverso 4 sia regolamentata a livello di ordinanza (DATEC) e non in una direttiva, che può servire tutt’al più da ausilio all'esecuzione.

Articolo 67

Qui sono stabilite le disposizioni transitorie, in base alle quali le convenzioni in materia di aggiudicazione secondo il diritto previgente sono equiparate, fino alla relativa scadenza, alle convenzioni sugli obiettivi di cui all'articolo 26 (cpv. 1).

Il Cantone JU chiede che il capoverso 1 sia riformulato in modo che le convenzioni in materia di aggiudicazione rimangano valide fino alla loro scadenza e che Confederazione e Cantoni possano concludere convenzioni sugli obiettivi secondo l'articolo 26 se non ne esistono ancora.

Allegato I - Strutturazione del conto di previsione e del conto economico per linea

L'allegato I indica in dettaglio i costi, i ricavi e le indennità da documentare nel conto di previsione e nel conto economico per linea. Lo fa in cinque numeri, ognuno dei quali presenta un ulteriore livello contenente punti diversi.

Il Cantone BE vuole che vengano modificati i numeri 4 e 5. Il Cantone JU chiede singoli adeguamenti volti a creare maggiore chiarezza per le IT e propone di rinominare il punto 4.8 («il marketing» invece di «la vendita e la distribuzione»). Il Cantone LU ritiene che il punto 4.6 non debba riguardare solo il noleggio di veicoli, ma anche il leasing, e che nel punto 4.7 (infrastruttura stradale o per la navigazione) dovrebbero essere incluse anche le linee aeree per i filobus e le stazioni di ricarica elettrica. I Cantoni SG e VD chiedono ulteriori specificazioni al punto 4.5. La COMCO suggerisce di differenziare il punto 4.8 (vendita e distribuzione), poiché questa voce di costo può variare notevolmente tra le IT.

FFS SA osserva che, secondo il commento all’articolo 37c OCPF contenuto nel rapporto esplicativo, la strutturazione e il grado di dettaglio dei ricavi e dei costi per il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni saranno determinati dalla maschera di input dell'UFT. A questo proposito lamenta il mancato coinvolgimento del settore e ritiene che questa soluzione non sia sufficientemente stabile: a suo avviso, la strutturazione dovrebbe essere definita nell'allegato dell'ordinanza (analogamente all'all. 1 OITRV con la strutturazione minima per il TRV).

L’UTP suggerisce di non includere per il momento la strutturazione del conto di previsione e del conto economico per linea nell'ordinanza, rilevando che la versione presentata è incompleta e proviene dalla «Guidance» dell'UFT (raccolta di direttive sui sussidi), che viene costantemente aggiornata. Ritiene inoltre che il punto 4.9 (prezzo di traccia) debba interessare esclusivamente le ferrovie a scartamento normale mentre per quelle a scartamento ridotto vadano previste soluzioni meno onerose.

17/23 BAV-D-9E8B3401/906