Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
Il Cantone ZH e lo ZVV, invece, ritengono che la suddetta definizione debba essere più ristretta (p. es., un raggio di 750 metri nel cpv. 2 lett. a).
Il Cantone SZ, pur accogliendo con favore i miglioramenti e le delimitazioni previste per la funzione di collegamento, ritiene vi sia ancora margine d'interpretazione e che sarebbe utile disporre di una direttiva dell'UFT come aiuto.
Il Cantone TI suggerisce di rivedere la lettera b del capoverso 2, in quanto la proposta comporta una disparità di trattamento nei casi in cui una linea serve diverse località con meno di 100 abitanti ciascuna, ma con un totale di oltre 100 abitanti.
Secondo il Cantone VD, la formulazione dei capoversi 3 e 4 dovrebbe essere riesaminata, poiché non è sufficientemente chiara se non si usa più l’espressione «punto di raccordo».
Il Cantone VS sottolinea che le condizioni per il collegamento delle aree di insediamento di cui al capoverso 2 e alle lettere a, b e c non devono essere intese in modo cumulativo.
Articolo 56a
In base a questo articolo, le IT saranno incaricate di gestire e sviluppare congiuntamente una piattaforma di distribuzione (cpv. 1). Un’infrastruttura simile esiste già: si tratta della piattaforma NOVA, gestita dal settore dei TP e cofinanziata dai committenti del TRV. Secondo il capoverso 2 le IT che offrono il trasporto diretto devono aderire alla piattaforma di distribuzione, ad altre IT titolari di concessione va accordata l’adesione a condizioni non discriminatorie. Secondo il Consiglio federale, poiché la distribuzione dei biglietti è sottoposta alla legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart; RS 251), in linea di principio l'accesso dovrebbe essere consentito anche a terzi (commento all’articolo nel rapporto esplicativo). La piattaforma di distribuzione comprende almeno la gamma di titoli del trasporto diretto (cpv. 3); i dati tecnici e personali necessari per la distribuzione comprendono in particolare gamme di titoli di trasporto, tariffe, dati dei clienti, prestazioni richieste dai clienti e dati di controllo (cpv. 4).
Il Cantone FR propone di introdurre un principio di reciprocità: chi beneficia di questi dati deve anche concedere l'accesso ai propri.
Travail.Suisse e transfair rifiutano l'apertura della distribuzione a terzi: si teme un'erosione dell'interfaccia con la clientela da parte delle IT e una perdita di fatturato. Tuttavia, transfair accoglie con favore il fatto che gestione e sviluppo della piattaforma siano affidati alle IT.
L'Unione delle città svizzere chiede un'aggiunta al capoverso 2 volta a stabilire che per l'accesso non discriminatorio da parte di terzi deve essere riscosso un compenso adeguato. usam e COMCO sottolineano il fatto che la distribuzione dei biglietti è soggetta alla LCart e, quindi, nell'interesse della concorrenza deve essere aperta senza discriminazioni a terzi. È espressamente a favore dell'apertura a terzi economiesuisse, che tuttavia ritiene sia da estendere a imprese di ogni tipo (p. es. start-up, fornitori di offerte di mobilità e di servizi) e chiede pertanto di riformulare il capoverso 2 in modo che non contenga più la limitazione alle IT titolari di concessione e con un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 LTV. La restrizione deve essere cancellata anche secondo il TCS: a suo avviso, l'accesso non discriminatorio va accordato anche a terzi non attivi nel settore dei TP, al fine di collegare meglio le offerte di mobilità.
TPG sostiene, di massima, una piattaforma comune di distribuzione, presumendo tuttavia che i terzi che hanno accesso partecipino ai costi.
L’Alliance SwissPass chiede che «piattaforma di distribuzione» sia sostituito con «piattaforma di vendita». Inoltre, pur ritenendo opportuno l’utilizzo di NOVA da parte delle imprese che offrono il trasporto diretto (cpv. 1 e 2), a suo avviso ciò non significa che tutte le vendite debbano essere gestite attraverso questa piattaforma: per alcuni segmenti, soprattutto nel traffico turistico, altri canali sarebbero più adatti. Per quanto riguarda il capoverso 4, infine, chiede che tra i dati tecnici e personali obbligatori rientrino anche quelli per il calcolo del prezzo dopo il viaggio (ticketing automatico).
Articolo 62a
Sulla base di questa disposizione, con riferimento all'articolo 6 del nuovo regolamento dell’UE sui diritti dei passeggeri (regolamento [UE] 2021/782) e in conformità con l'Accordo del 21 giugno 1999 sui trasporti terrestri (RS 0.740.72), le biciclette devono poter essere trasportate in Svizzera nel traffico
19/23 BAV-D-9E8B3401/906