Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
Qui vengono definite le modalità di calcolo delle partecipazioni cantonali, per le quali si devono considerare le condizioni strutturali, rimandando all'allegato 2 (formula di calcolo) e all'allegato 3 dell'ordinanza (tabella delle partecipazioni cantonali). Le partecipazioni cantonali spaziano dal 20 per cento (GR) al 73 per cento (BS).
Il Cantone VS si dichiara espressamente d’accordo che anche in futuro si continuerà a tener conto delle condizioni strutturali. Il Cantone BS ritiene che le partecipazioni vadano riesaminate e che le grandi differenze tra i Cantoni siano incomprensibili; inoltre, sottolinea che le condizioni strutturali vengono prese in considerazione e compensate attraverso la Nuova perequazione finanziaria (NPF).
Chiede pertanto una verifica delle cifre e, in particolare, un aumento dell'attuale partecipazione minima del 20 per cento.
Articolo 43
Secondo questo articolo la variazione annuale della quota della Confederazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 LTV può ammontare al massimo a cinque punti percentuali. Il Cantone GR vorrebbe fosse valutato lo stralcio di questa disposizione, poiché la Confederazione è tenuta per legge a versare il 50 per cento delle indennità nel TRV.
Articolo 43a (nuovo)
Diversi ambienti ritengono le proposte del Consiglio federale sul materiale rotabile storico troppo restrittive e non condividono il fatto che, secondo la nuova OITRV, possa beneficiare di indennità solo se viene utilizzato nei servizi di linea. Hanno chiesto di aggiungere una nuova lettera g all'articolo 3 che definisca in modo più ampio il materiale rotabile storico (v. sopra).
L’UTP propone pertanto l'introduzione di un nuovo articolo 43a che introduca una definizione nuova e più ampia dei principi per l’indennizzo del materiale rotabile storico da parte di Confederazione e Cantoni. La FR, l'HECH, la Fondazione BLS, FFS Historic e la Fondazione BERNMOBIL Historique sostengono espressamente questa posizione. BERNMOBIL propone a sua volta delle estensioni e in particolare chiede che dia diritto a indennità anche il materiale rotabile utilizzato per il trasporto locale.
Articolo 44
L’articolo stabilisce che la Confederazione può concordare indennità per le offerte di importanza nazionale che ordina soltanto con un'IT. Secondo il commento del Consiglio federale nel rapporto esplicativo, l’ordinazione di offerte di trasporto da parte della sola Confederazione continuerà a essere possibile tutt’al più in casi eccezionali temporalmente limitati o in situazioni eccezionali ai sensi della nuova ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE). La Confederazione deve invece poter indennizzare integralmente, attingendo al credito per il TRV, le prestazioni delle organizzazioni incaricate (gestori del compito sistemico).
Il Cantone FR prende atto di questa disposizione, presumendo che tali ordinazioni non vadano a scapito delle offerte nel TRV ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Il Cantone SG giudica opportuna la modifica proposta. È favorevole all’ordinazione di prestazioni dei gestori di compiti sistemici anche il Cantone UR, purché i corrispondenti costi non vengano addebitati al credito TRV finora sempre utilizzato appieno.
transfair accoglie con favore le precisazioni apportate sull'ordinazione delle offerte di importanza nazionale, ma chiede di esaminare il conferimento di un terzo compito sistemico per il trasporto urbano, per esempio per il coordinamento dei bus elettrici o in caso di pandemia o di penuria energetica.
L’UTP vorrebbe che la Confederazione godesse di maggiore libertà di azione in materia di partecipazione finanziaria alle offerte di importanza nazionale. A tal fine, propone una nuova versione dell'articolo 44, che prevede convenzioni scritte con i fornitori di servizi da concludere, per esempio, nel contesto della digitalizzazione, della cooperazione con terzi o delle attività del settore.
Articolo 46
Questo articolo disciplina l'ordinazione di agevolazioni tariffali, stabilendo che possono essere ordinate e indennizzate se aumentano la quota del trasporto pubblico rispetto al traffico complessivo.
BLS AG, FFS SA e UTP chiedono di estendere il campo di applicazione dell’articolo includendo in particolare anche il traffico a lunga distanza, cui dovrebbe essere concessa un’indennità se subisce una perdita di entrate a causa del riconoscimento delle comunità tariffarie. A questo proposito fanno inoltre riferimento alla definizione del concetto di «agevolazione tariffale» che hanno richiesto (v. nuova
14/23 BAV-D-9E8B3401/906