Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
3.2.1 Altre osservazioni
Il Cantone VD fa notare che vi sono diversi riferimenti in direttive esistenti dell'UFT che dovrebbero essere adattati alle ordinanze qui in discussione.
Il progetto posto in consultazione contiene anche una novità e un chiarimento in merito alla remunerazione del capitale proprio e all'orientamento ai profitti nei settori sovvenzionati dei trasporti. A seguito dei vari casi di sovvenzionamento indebito, la LTV stabilisce ora che nel determinare i costi non coperti le IT non possono computare né remunerazioni del capitale proprio né maggiorazioni per utili e per rischi. L'articolo 15 dell'attuale OITRV viene pertanto stralciato senza essere sostituito. Tuttavia, una direttiva (Guidance) stabilisce che il capitale proveniente da altri settori può essere remunerato con il consenso esplicito dei committenti. Si è altresì deciso di non escludere del tutto l’orientamento ai profitti nei settori sovvenzionati dei trasporti, a condizione che singole prestazioni siano fornite a terzi prevalentemente ai prezzi di mercato. Anche in questo caso le precisazioni in merito sono oggetto di una specifica direttiva (Guidance).
Il Cantone GR afferma che l’abrogazione della remunerazione del capitale proprio deve essere esaminata guardando in particolare alla Matterhorn Gotthard Bahn (BVZ Holding), la cui situazione interessa la BVZ Holding stessa, i Cantoni GR, UR e VS nonché la Confederazione. La remunerazione del capitale proprio, che proviene principalmente da fonti private, è disciplinata da un patto parasociale degli azionisti, rinnovato nel 2023 con validità fino al 2032. Come la stessa BVZ Holding, il Cantone GR presume che una remunerazione sarà possibile fino ad allora e anche oltre.
L’UDC è favorevole alla possibilità per le IT di fatturare a terzi a prezzi di mercato i servizi forniti al di fuori del traffico viaggiatori concessionario e di realizzare profitti.
3.3 Pareri su singoli articoli dell'OCPF
A differenza dell'OITRV, l'OCPF si occupa esclusivamente di infrastruttura e non di questioni di trasporto. Nell’ambito della procedura di consultazione è pervenuto un solo parere in merito.
Con riferimento all'articolo 5 (investimenti nel mantenimento della qualità e nell'ampliamento), il Cantone FR sottolinea che la linea Berna–Friburgo–Losanna–Ginevra è fortemente sollecitata e che sono necessari ampliamenti prima che sia ipotizzabile un’equiparazione del traffico merci e passeggeri.
3.3.1 Altre osservazioni
Nessuna
3.4 Pareri su singoli articoli dell'OTV
In merito all'OTV sono giunti pareri soprattutto sulla funzione di collegamento (art. 5), sull'apertura della struttura di distribuzione a terzi (art. 56a) e sulle disposizioni relative alla protezione dei dati (art. 79a).
Articolo 5
L’articolo definisce la funzione di collegamento di una linea e il concetto di località o area di insediamento collegata. Una funzione di collegamento può essere costituita da un collegamento di base o, nel traffico locale, capillare (cpv. 1) ed è data, per esempio, se in un'area di insediamento risiedono tutto l'anno almeno 100 persone (cpv. 2) in un raggio di massimo 1,5 chilometri (cpv. 2 lett. a).
I Cantoni AG, SO e TG accolgono con favore il chiarimento dei concetti di collegamento di base e capillare.
Con riferimento al capoverso 4 lettere a e b, al fine di evitare malintesi il Cantone BE chiede di non modificare la definizione di collegamento di base e capillare.
Il Cantone GR auspica una maggiore flessibilità nel definire la funzione di collegamento e presenta proposte in tal senso (cpv. 2 lett. a: raggio generalmente di massimo 1,5 km; cpv. 2: 50 anziché 100 persone in un'area di insediamento).
18/23 BAV-D-9E8B3401/906