Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine

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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7

Il capoverso 3 stabilisce che può essere ordinata un'offerta con una cadenza oraria continua e 18 coppie di corse se sono trasportate in media più di 500 persone al giorno. Secondo il Cantone JU, la portata delle 18 coppie di corse, definita nel 2008 e basata su una cadenza oraria, è superata alla luce del forte sviluppo dei TP avvenuto: il numero di coppie di corse dovrebbe quindi essere aumentato a 27, garantendo la necessaria flessibilità per una cadenza semioraria nelle ore di punta, per esempio. Anche il Cantone LU ritiene opportuno rivedere i criteri di cui al capoverso 3 e sottolinea che potrebbe essere utile una differenziazione generale per mezzo di trasporto (treno-autobus). Un parere, questo, espresso anche dai Cantoni SO e SZ.

Il capoverso 4 lettera a stabilisce che un’offerta può essere intensificata oltre alla cadenza oraria, se ciò è necessario per motivi di capacità e vi sono sufficiente sfruttamento delle capacità e redditività. La Confederazione non indennizza le offerte che vanno al di là della portata di cui ai capoversi 2–6 (cosiddetta offerta eccedente): questi miglioramenti dell'offerta possono essere ordinati autonomamente dai Cantoni.

Numerosi Cantoni (AG, AI, AR, GL, GR, SG, SH, SO, TG, TI) chiedono di cancellare l’espressione «sufficiente sfruttamento delle capacità», condizione automaticamente soddisfatta se a rendere necessario l’ampliamento dell’offerta sono motivi di capacità. Oltre ai criteri della capacità e del sufficiente sfruttamento, il Cantone UR chiede di rinunciare a quello della redditività per non frapporre ulteriori ostacoli al finanziamento di offerte nelle regioni periferiche. Il Cantone SZ sottolinea che la nuova regolamentazione non deve portare la Confederazione a ridurre la sua partecipazione alle linee nelle regioni periferiche e montane. Secondo i Cantoni AG e GR le cadenze più elevate negli agglomerati andrebbero prese maggiormente in considerazione.

Il capoverso 6 enumera i casi speciali, come il trasporto su richiesta o le corse in base alla domanda, in cui Confederazione e Cantoni ordinano l’offerta tenendo conto di fattori particolari. Il Cantone GR sottolinea che anche il trasporto di scolari dovrebbe essere gestito con questa flessibilità.

Secondo il capoverso 8 l’UFT stabilisce i principi per l'offerta nel TRV in una direttiva. Il Cantone BE si rammarica che non siano ancora disponibili le definizioni di criteri importanti, per esempio la redditività, cosa che rende difficile valutare le proposte del Consiglio federale. Come anche il Cantone BL, si aspetta a questo proposito una procedura trasparente, con il coinvolgimento delle parti interessate. Anche l'offerta eccedente alla cui ordinazione la Confederazione non partecipa va definita in modo più dettagliato. Diversi Cantoni (AG, AI, AR, GL, SG, SH, TG) propongono a questo riguardo di non prendere in considerazione il criterio della domanda sufficiente, ma solo quello della redditività; in caso contrario, si dovrebbe fare una distinzione tra servizi ferroviari e di autobus. Secondo i Cantoni GL e SO, se la redditività è sufficiente la Confederazione deve partecipare all’ordinazione di un’offerta a prescindere dal criterio della capacità.

Articolo 9

L'articolo 9 descrive le modalità di determinazione della domanda. Secondo il capoverso 1 viene determinato il numero medio di passeggeri per tratto di linea nel periodo di trasporto dal lunedì al venerdì; in casi particolari, l’UFT può autorizzare deroghe.

Il Cantone GR chiede che in alternativa si possa applicare anche il periodo dal lunedì alla domenica; in caso contrario, verrebbero penalizzate le regioni con intenso traffico turistico e del tempo libero nei fine settimana.

8/23 BAV-D-9E8B3401/906