Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
ferroviario internazionale. Le IT devono adottare le misure necessarie per consentirlo. Per il trasporto nazionale continua ad applicarsi la disposizione attuale, secondo la quale le biciclette possono essere trasportate se ciò non ostacola il traffico.
Il Cantone TI osserva che la nuova disposizione dovrebbe applicarsi non solo al traffico internazionale a lunga distanza, ma anche al trasporto nazionale e alle regioni di confine.
Il SAB saluta espressamente la disposizione con riferimento al trasporto internazionale, ritenendola nell'interesse del turismo svizzero.
L’ATA, BirdLife Svizzera e Pro Velo Svizzera chiedono che le biciclette possano essere portate a bordo anche nel traffico nazionale se non vi sono motivi di sicurezza o di esercizio che vi si oppongono.
Articolo 79a
Questo articolo definisce il quadro giuridico per il trattamento dei dati personali da parte delle IT. Il capoverso 1 fornisce alle lettere a–f un elenco esaustivo dei dati personali dei viaggiatori in possesso di un titolo di trasporto personale che le IT possono trattare: nome, data di nascita, indirizzo, indirizzo email, numero di cellulare e mezzo di pagamento. Il capoverso 2 riporta alle lettere a, b e c i dati personali degni di particolare protezione che possono essere trattati, quali foto leggibili elettronicamente ai fini dell'identificazione di viaggiatori (lett. a) o dati sulla localizzazione delle stazioni di salita e discesa per il calcolo del prezzo di trasporto (lett. b). Secondo il capoverso 3, i dati concernenti le stazioni di salita e discesa possono essere trasmessi a tutte le imprese che hanno un diritto di partecipazione ai ricavi. Il capoverso 4 stabilisce che i dati personali possono essere impiegati solo in forma anonimizzata per migliorare la piattaforma di distribuzione.
Nel suo commento all’articolo, il Consiglio federale sottolinea che il nuovo diritto in materia di protezione dei dati, con la legge del 25 settembre 2020 (LPD; RS 235.1) e l’ordinanza del 31 agosto 2022 (OPDa; RS 235.11) entrate in vigore nel 2023, stabilisce che gli organi federali devono verbalizzare il trattamento di tutti i dati personali (art. 4 cpv. 2 OPDa), che tra le altre cose comprende la registrazione, modificazione, lettura e cancellazione. A suo avviso, in questo contesto le imprese di TP sono equiparate agli organi federali. Secondo il suddetto commento, nell’attività di massa che caratterizza i TP è probabile che si produrranno quantità supplementari non irrilevanti di dati, soprattutto perché questi devono essere conservati per un anno.
Travail.Suisse, l’UDC, il Centre Patronal e transfair hanno espresso solo pareri generici sulla questione del trattamento dei dati. Tutti e quattro accolgono con favore l'equiparazione delle imprese di TP a quelle del settore privato, che secondo Travail.Suisse e transfair non le penalizzerebbe sotto il profilo economico. L'UDC dal canto suo sottolinea che la registrazione dei dati personali e dei luoghi di salita e discesa è utile per la sicurezza dei passeggeri e l'ottimizzazione dell’esercizio, ma che deve avvenire nel rigoroso rispetto della protezione dei dati.
Il Cantone VD ritiene che il trattamento dell'indirizzo e-mail e del numero di cellulare di cui al capoverso 1 lettere d ed e non sia necessario per garantire i ricavi. Per quanto riguarda il capoverso 3, il Cantone VD sottolinea che i luoghi di salita e discesa devono poter essere registrati solo se i passeggeri hanno scelto un modello tariffario corrispondente, ma non per un confronto del viaggio effettivamente compiuto con il percorso indicato sul titolo di trasporto.
Il Cantone ZH muove critiche di fondo all'articolo 79a e chiede che venga omesso del tutto o completamente rielaborato, d’intesa con le IT, in modo da renderlo adeguato e funzionale. Secondo il Cantone, l’obbligo di protezione dei dati per le IT, che secondo l'articolo 54 LTV devono essere trattate come organi federali, è già adeguatamente disciplinato dalla legislazione, in particolare dalla LTV (art. 20, 20a e 54) nonché dalla LPD e dall'OPDa. Ulteriori specificazioni o restrizioni al trattamento dei dati personali da parte delle IT non sono quindi né necessarie né opportune.
Avanzano obiezioni di fondo su diverse disposizioni dell'articolo 79a, motivandole dettagliatamente nei loro pareri, anche FFS SA, altre IT, l’Alliance SwissPass e l’UTP; AutoPostale SA si associa espressamente all’UTP. FFS SA chiede di stralciare il capoverso 1, contenente l'elenco esaustivo dei dati che le IT sono autorizzate a trattare, ritenendo che la legislazione dovrebbe limitarsi a stabilire genericamente che possono essere trattati i dati che è necessario raccogliere per uno scopo specifico (senza enumerarli). Nel contempo presenta una formulazione alternativa e meno restrittiva del capoverso, da
20/23 BAV-D-9E8B3401/906