Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento: BAV-332-6/6/3/7

3.2 Pareri su singoli articoli dell'OITRV

Articolo 3

L’articolo 3 contiene diverse definizioni. Il Cantone BE chiede di non utilizzare l’espressione «conto dei costi d’esercizio» alla lettera b e di riformulare quest’ultima in maniera sostanziale.

Nella lettera c, dove viene definito il termine settore, ossia le offerte dello stesso genere di un’impresa, i Cantoni BE, GL, SO e TI nonché la VBZ propongono di includere anche i servizi di trasporto regionali e locali alla cui ordinazione la Confederazione non partecipa. Ciò consentirebbe ai Cantoni, ove opportuno, di fare riferimento all'OITRV per i servizi regionali e locali da loro ordinati, di dichiarare vincolanti le disposizioni dell'OITRV e quindi di rinunciare a una propria dispendiosa regolamentazione. Il Cantone BL formula una richiesta simile, ritenendo che l'OITRV dovrebbe applicarsi anche al trasporto locale, a meno di accordi contrari.

Secondo BE e SO, i Cantoni dovrebbero poter stabilire che le disposizioni destinate al TRV sono vincolanti anche per altri servizi ordinati. L’articolo 1 capoverso 3 OCIC, ordinanza che sarà abrogata, dovrebbe pertanto essere adeguatamente inserito nell'OITRV.

Il Cantone ZH, l'Unione delle città svizzere e la VBZ chiedono che, analogamente all'attuale OCIC del DATEC, l’OITRV si applichi non solo alle IT beneficiarie di indennità della Confederazione, ma a tutte le IT titolari di concessione federale ai sensi dell'articolo 6 LTV. La restrizione proposta obbligherebbe i Cantoni o i Comuni a uno sviluppo dispendioso di proprie disposizioni per le loro aree di finanziamento.

Articolo 3 lettera g (nuova)

L’UTP propone di introdurre una nuova lettera g volta a definire il materiale rotabile storico beneficiario di indennità, che deve includere non solo i rotabili attualmente impiegati per il servizio di linea, ma anche quelli che lo erano in passato e ora sono tutelati (p. es. inventario nazionale o cantonale). I principi di indennizzo sono definiti in un nuovo articolo 43a (v. paragrafo corrispondente). BERNMOBIL, BLS AG, FR, RAILplus e diverse organizzazioni specificamente dedicate al materiale rotabile storico sostengono espressamente questa posizione dell’UTP.

Anche i Cantoni BE, TI e ZH, l'Unione delle città svizzere, VBZ, ZVV, BirdLife Svizzera e ATA auspicano una regolamentazione meno restrittiva per il finanziamento del materiale rotabile storico rispetto a quella prevista dalle ordinanze del Consiglio federale. Secondo l'Unione delle città svizzere, a causa della legge sui disabili questi rotabili spesso non possono più essere utilizzati nei servizi regolari e di linea, ma vale comunque la pena conservarli.

Articolo 3 lettera h (nuova)

BLS AG, FFS SA e UTP formulano una definizione per «agevolazione tariffale» da inserire in una nuova lettera h poiché attualmente l’espressione viene interpretata in svariati modi. Anche all'articolo 46 OITRV vanno apportate le modifiche del caso.

Articolo 4

Il capoverso 1 stabilisce che le indennità per i costi non coperti secondo il conto di previsione di cui all'articolo 28 capoverso 1 LTV sono versate per le singole linee. Il capoverso 2 prevede che - alle condizioni di cui alle lettere a, b, c e d - i committenti possono concordare con l'impresa un’indennità diversa dei costi non coperti pianificati. È questa già pratica corrente e secondo il Consiglio federale neanche in futuro le IT saranno obbligate a partecipare ai costi non coperti.

I Cantoni AG, GR, SO, SZ e TG accolgono espressamente con favore il capoverso 2, che dà alle IT la possibilità a livello giuridico di non far valere tutti i costi non coperti. Secondo l’interpretazione della disposizione da parte dei Cantoni AG, BE, GR e SZ, in accordo con i committenti le IT possono ora attingere alle riserve. AutoPostale SA chiede invece la cancellazione delle lettere a e b poiché le due lettere c e d coprono tutte le fattispecie e stabiliscono in particolare che si tratta di casi eccezionali dai quali i committenti e le IT traggono vantaggio (lett. d).

6/23 BAV-D-9E8B3401/906