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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine

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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29 capoverso 2, 30 capoverso 3, 31a capoverso 2, 31atercapoverso 3, 31aquatercapoverso 3, 31b capoverso 2, 35 capoverso 3, 35a capoverso 2 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV),

visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr) visto l'articolo 26 della legge del 23 giugno 20064 sugli impianti a fune (LIFT),

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. l’indennità per i costi non coperti delle offerte nel traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni, segnatamente le quote dei Cantoni e della Confederazione;

b. l’ordinazione di offerte d'importanza nazionale, ulteriori offerte, il miglioramento di quelle esistenti e le agevolazioni tariffali;

c. la concessione di aiuti finanziari;

d. la presentazione dei conti delle imprese che ricevono indennità o aiuti finanziari secondo la LTV o la Lferr.

Art. 2 Campo d'applicazione

L'ordinanza si applica alle imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l’articolo 6 LTV, di un’autorizzazione secondo l’articolo 8

RS ..........

2 RS 745.1

3 RS 742.101

4 RS 743.01

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