Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 23 pagine

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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7

Sezione 5: Convenzioni sugli obiettivi (articoli 24 e segg.)

Questa sezione contiene le disposizioni relative alle nuove convenzioni sugli obiettivi. Il Cantone FR, Travail.Suisse e transfair accolgono esplicitamente con favore questo strumento, poiché prevedono che migliorerà la pianificazione nel TRV. È invece scettica economiesuisse, che teme una riduzione degli incentivi all'efficienza e della forza innovativa nel settore. Anche il Cantone SZ esprime il timore che le numerose nuove misure – tra cui le convenzioni sugli obiettivi – accrescano gli oneri e complichino la procedura di ordinazione. La BLS AG sottolinea che l'obbligo di concludere convenzioni sugli obiettivi in ambito ferroviario deve assolutamente apportare un valore aggiunto per tutta la Svizzera, altrimenti gli oneri supplementari che ne derivano non faranno altro che aumentare i costi.

Articolo 24

I principi relativi alle convenzioni sugli obiettivi stipulate da Confederazione e Cantoni con le IT sono

definiti ai capoversi 1, 2 e 3.

La BLS AG propone che le IT non debbano concludere una convenzione sugli obiettivi con ogni singolo Cantone, ma che possano stipularla nell’ambito di una procedura gestita da un Cantone responsabile.

AutoPostale SA e UTP sottolineano che secondo la nuova LTV le convenzioni sugli obiettivi possono includere obiettivi relativi a qualità, quantità, ricavi e costi del servizio: nella nuova OITRV va tenuto conto di questa volontà del legislatore, integrando l'articolo. AutoPostale SA chiede inoltre che la guida prevista per le convenzioni sugli obiettivi venga sancita in un nuovo capoverso.

Articolo 25

Alle sue lettere a–d l’articolo prevede eccezioni all’obbligo di concludere convenzioni sugli obiettivi.

Diverse voci salutano quelle di cui alla lettera a (per battelli e impianti a fune), alla lettera b (per offerte transfrontaliere) e alla lettera c (per IT con fabbisogno di indennità annuale inferiore a 1 mio. fr.). I Cantoni GE, VD e VS nonché FUS citano una o più eccezioni concrete possibili. Il Cantone VD chiede di aumentare il valore soglia a cinque milioni di franchi. FFS SA e UTP ritengono che il valore soglia previsto non debba basarsi sull’indennità totale annua di un’IT attiva a livello nazionale, ma su quella per area di mercato interessata; ciò deve essere specificato nella lettera c.

Articolo 26

L'articolo 26 traccia il quadro di riferimento per le convenzioni sugli obiettivi concluse dopo una messa a concorso. I Cantoni partecipanti le stipulano con le IT per la durata specificata nella decisione di aggiudicazione.

Secondo il Cantone JU, in base alla formulazione del capoverso 1 sarebbe ipotizzabile anche

un’unica convenzione sugli obiettivi che copra tutti i 12 anni della concessione rilasciata. Il Cantone, ritenendo ciò inopportuno alla luce della rapida evoluzione del contesto, chiede di integrare il capoverso 1 stabilendo che le convenzioni sugli obiettivi sono generalmente concluse per un periodo di quattro–sei anni. Il Cantone segnala inoltre un'ambiguità nel capoverso 2.

Articolo 27

L’articolo introduce un sistema di bonus-malus.

Il Cantone VS respinge il sistema in sé, in quanto sarebbe difficile da applicare, in particolare per le IT con molto traffico turistico, e metterebbe in discussione la parità di trattamento delle imprese. Il Cantone GR chiede di chiarire le modalità con cui finanziare il malus, dal momento che il finanziamento non è possibile né mediante la riserva speciale di cui all'articolo 36 LTV né attraverso la procedura di ordinazione.

10/23 BAV-D-9E8B3401/906