Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/59: Modifica della legge sull’agricoltura (attuazione della mozione 19.3445 Gruppo BD «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio») · 21 pagine

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lavoratore agricolo. Un'assicurazione facoltativa ai sensi della LAINF è possibile soltanto se il reddito annuo supera la soglia attualmente pari a 44'460 franchi (art. 138 OAINF). Per i redditi al di sotto di questa soglia si può prendere in considerazione un'indennità giornaliera privata. In caso di infortunio che coinvolge persone non assicurate secondo la LAINF, le spese di cura vengono coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Tuttavia, mentre la LAINF prevede una copertura completa della cura medica, in questo caso è prevista una partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale).

• Assicurazione contro la disoccupazione: i familiari collaboratori del capoazienda sono esonerati

dall'obbligo di versamento dei contributi AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). La definizione dei familiari è uguale a quella nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni. Anche in questo caso i coniugi non vengono nominati espressamente, tuttavia nella pratica vengono parificati agli altri familiari. Si ipotizza che nel momento in cui il legislatore nel 1981 ha esonerato i restanti familiari collaboratori nell'agricoltura dall'obbligo di versamento dei contributi AD abbia inteso anche i coniugi. Nella maggior parte dei casi questo esonero non ha praticamente ripercussioni sulle prestazioni, dal momento che i coniugi dei capiazienda non possono richiedere un'indennità di disoccupazione durante il matrimonio. Tuttavia, c'è una differenza in caso di divorzio: mentre le persone che fino a quel momento non hanno pagato i contributi AD hanno diritto al massimo a 90 indennità giornaliere sulla base di un importo forfettario (art. 14 cpv. 2 e art. 27 cpv. 4 LADI), chi li ha pagati ha diritto a un'indennità di disoccupazione per una durata delle prestazioni significativamente più prolungata (da 260 a 520 indennità giornaliere) e sulla base del guadagno assicurato.

La parità di trattamento dei coniugi collaboratori salariati e degli altri familiari collaboratori nell'azienda (in particolare figli adulti, generi, nuore, genitori del capoazienda)27 si spiega in primo luogo con il fatto che il pagamento di un salario ai coniugi collaboratori è rimasto a lungo una rarità e che, dunque, la questione della relativa protezione assicurativa si poneva a stento. Da alcuni anni, grazie alla maggiore sensibilizzazione all'importanza di una copertura finanziaria propria, la percentuale di donne che percepiscono un salario per il proprio lavoro è in costante aumento. Attualmente circa il 66 per cento28 delle donne sposate attive nelle aziende agricole percepisce uno stipendio o viene considerata lavoratrice indipendente, mentre la percentuale di donne collaboratrici che non percepiscono alcun reddito da attività lucrativa e, di conseguenza, dispongono soltanto di una protezione assicurativa minima, è sceso all'incirca al 34 per cento.29 È quindi lecito chiedersi in che misura le disposizioni speciali menzionate siano tutt'oggi giustificate. La decisione del Parlamento nel quadro della PA22+ di vincolare i pagamenti diretti a una copertura migliore in materia di assicurazioni dei coniugi collaboratori (art. 70a cpv. 1 lett. i LAgr)30 è rivolta principalmente alle donne che, in mancanza di un reddito da attività lucrativa, non hanno accesso a varie assicurazioni sociali (in particolare alla previdenza professionale secondo la LPP e all'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF) e possono assicurarsi soltanto privatamente. Nel caso delle donne che percepiscono uno stipendio, la copertura migliore in materia di assicurazioni sociali può essere raggiunta anche accedendo alle assicurazioni obbligatorie per i salariati.

Le disposizioni speciali vigenti sono problematiche da un punto di vista legale laddove si basano soltanto su una prassi amministrativa e mancano norme di legge esplicite. Vi è infatti il rischio che un tribunale dichiari illegale la prassi corrente e la sentenza potrebbe comportare pesanti conseguenze finanziarie. Ciò è il caso per l'AD e l'assicurazione contro gli infortuni. L’attuale situazione sul piano del diritto può comportare incertezza giuridica. Il Consiglio federale reputa dunque necessaria una precisazione e un chiarimento per questi rami assicurativi.

27 I coniugi collaboratori del capoazienda vengono equiparati agli altri familiari collaboratori anche per il versamento dell'assegno IPG (art. 14 lett. a OIPG).

28 UST, Ufficio federale di statistica (2021), Censimento delle aziende agricole 2020 – Rilevazione supplementare

29 UST, Ufficio federale di statistica (2021), Censimento delle aziende agricole 2020 – Rilevazione supplementare

30 Questa modifica è stata adottata il 16 giugno 2023 (FF 2023 1527) e per via del termine di referendum non è ancora in vigore.