Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/59: Modifica della legge sull’agricoltura (attuazione della mozione 19.3445 Gruppo BD «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio») · 21 pagine

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ha svolto lavoro familiare aggiuntivo. La regola generale in questi casi è che se il lavoro in questione avrebbe dovuto essere svolto da una persona terza da retribuire, si suppone che si tratti di una prestazione lavorativa eccezionale. Oltre alla qualificazione della collaborazione come tale, si presta attenzione anche al regime dei beni dei coniugi, almeno nella misura in cui, in caso di separazione dei beni, è più probabile che venga concesso un diritto alla retribuzione ai sensi dell'articolo 165 CC, perché altrimenti la persona che collabora non parteciperebbe agli aumenti del reddito e del patrimonio dell'altra.18 Per quanto riguarda la collaborazione di un coniuge in un'azienda agricola, si può presumere in molti casi che questi criteri vengono soddisfatti.

Il diritto a un'equa indennità secondo l'articolo 165 CC non va in prescrizione durante il matrimonio (art. 134 cpv. 3 CO) e può essere richiesto sia durante il matrimonio che (ma al più tardi) al momento del divorzio (DTF 123 III 437 segg. consid. 4c).19

Con riferimento all'informazione sollecitata dall'Unione svizzera dei contadini (USC) e dall'Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR) riguardo l'articolo 213 CC (cfr. n. 2.1, proposta 2a), si fa qui riferimento anche alle disposizioni previste nel regime dei beni in vigore per l'azienda agricola: se i coniugi vivono nel regime comune dell'unione dei beni della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), per il calcolo dell'importo da dividere (proposta) i beni vengono fondamentalmente stimati secondo il valore venale (art. 211 CC). Qui si fa un'eccezione per le aziende agricole: se un coniuge continua a gestire da solo l'azienda agricola in quanto proprietario, in caso di liquidazione del regime dei beni le aziende agricole vengono stimate secondo il valore di reddito (art. 212 CC). Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano (art. 213 CC). Questa disposizione consente di tenere conto dei casi particolari. Possono essere circostanze speciali ad esempio i bisogni di sostentamento del coniuge superstite (art. 213 cpv. 2 CC). L'emanazione di queste norme era stata giustificata adducendo al fatto che in tal modo sarebbe stato possibile mantenere l'azienda agricola all'interno della famiglia e gestirla autonomamente, cosa invece impossibile in caso di stima secondo il valore venale.20

Ricapitolando, va notato che per entrambi gli approcci risolutivi proposti dalla mozione esistono già norme giuridiche per la sua attuazione nel diritto vigente:

• da un lato, i coniugi e i partner registrati sono liberi di disciplinare contrattualmente la collaborazione

di un coniuge o di un partner registrato nell'azienda e di concordare la corresponsione di un reddito da attività lucrativa nel quadro di un contratto;

• dall'altro lato, in caso di divorzio e in mancanza di una regolamentazione pattuita per contratto (art.

165 CC), i coniugi o i partner registrati possono far valere il diritto a un'equa indennità per la propria collaborazione nell'azienda se la prestazione va in maniera rilevante oltre il contributo al mantenimento della famiglia (art. 163 CC).

Dunque, le norme esistenti nel CC tengono già sufficientemente in considerazione le richieste della mozione e lasciano ai coniugi anche la libertà d'azione necessaria per disciplinare la loro situazione finanziaria concreta. Nello specifico, il diritto secondo l'articolo 165 CC è attualmente già applicabile. Esse valgono per tutti i coniugi e tutti i settori, dunque anche per l'agricoltura. Con tali premesse, una modifica del CC non viene reputata necessaria e opportuna. È probabile tuttavia che le disposizioni esistenti siano troppo poco conosciute e attuate nella pratica. Dunque è importante che i coniugi e i partner registrati siano a conoscenza delle possibilità esistenti così da poter scegliere la soluzione che meglio si addice ai loro interessi.

18 BERNHARD ISENRING / MARTIN A. KESSLER, in: Basler Kommentar ZGB I, 7a edizione, 2022, art. 165 n. 5, con ulteriori rimandi.

19 TUOR / SCHNYDER / SCHMID / JUNGO, op. cit., § 28 marg. 36.

20 Cfr. Materiale sulla revisione del diritto del divorzio, in vigore dal 1.1.1988.