Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/59: Modifica della legge sull’agricoltura (attuazione della mozione 19.3445 Gruppo BD «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio») · 21 pagine
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1.3.3 Posizione speciale in materia di assicurazioni sociali dei coniugi collaboratori nell'agricoltura
La situazione finanziaria in caso di divorzio dipende in modo determinante dalla possibilità o meno di far valere i propri diritti a ottenere le prestazioni dell'assicurazione sociale. In questo contesto sono significative principalmente la previdenza professionale e l'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Nella norma al momento del divorzio gli averi di previdenza professionale maturati durante il matrimonio vengono divisi a metà. In tal modo anche i coniugi che fino a quel momento non erano assicurati o lo erano in maniera non soddisfacente acquisiscono degli averi di previdenza. Questi servono principalmente alla previdenza per la vecchiaia, ma possono essere riscossi anche a determinate condizioni, come ad esempio per l'acquisto di un’abitazione o per l'avvio di un'attività lucrativa indipendente. L'AD è addirittura soggetta a regole diverse in caso di separazione o divorzio: le persone che in seguito a separazione o divorzio cercano occupazione hanno diritto alle prestazioni dell'AD, anche se per un periodo limitato, nonostante in precedenza non abbiano versato i relativi contributi (art. 14 cpv. 2 LADI21).
L'entità dei diritti possibili dipende dalla copertura assicurativa, che varia a seconda dello status in base al diritto delle assicurazioni sociali. I lavoratori indipendenti e le persone che non percepiscono un reddito da attività lucrativa, ad esempio, sono così soggetti soltanto alle assicurazioni obbligatorie AVS/AI/IPG e all'assicurazione malattie. I lavoratori indipendenti hanno la possibilità di assicurarsi su base volontaria per quanto riguarda la previdenza professionale e l'indennità di perdita di guadagno (IPG) in caso di infortunio, ma non hanno accesso all'AD. I lavoratori dipendenti godono invece di una copertura assicurativa completa contro i rischi sociali citati. A tal proposito, l'agricoltura si distingue per una caratteristica: sulla base di disposizioni eccezionali, i familiari che collaborano nell'azienda percependo uno stipendio e che, dunque, contano come lavoratori dipendenti dal punto di vista delle assicurazioni sociali, vengono equiparati ai lavoratori indipendenti e non vengono coperti da tutte le assicurazioni obbligatorie per i salariati. Pertanto, anche per i coniugi salariati valgono le disposizioni speciali seguenti22.
• Previdenza professionale: i coniugi collaboratori del capoazienda in agricoltura sono esonerati
dall'obbligo assicurativo nella previdenza professionale (art. 1j cpv. 1 lett. e n. 1 ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, OPP 223;). Possono farsi assicurare a titolo facoltativo alle stesse condizioni dei lavoratori indipendenti.
• Assegni familiari nell'agricoltura: secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza dell’11 novembre
195224 sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam; RS 836.11) i coniugi collaboratori del capoazienda non sono considerati lavoratori agricoli. Pertanto dai loro salari non sono detratti i contributi alla cassa di assegni familiari (CAF). Per il versamento di assegni familiari sono considerati agricoltori indipendenti come i capiazienda (art. 3 cpv. 1 OA Fam).
• Assicurazione contro gli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)25:
non sono assicurati d'obbligo secondo la LAINF i familiari del datore di lavoro che non ricevono un salario in contanti e non versano i contributi AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b LAF (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 20 dicembre 198226 sull’assicurazione contro gli infortuni [OAINF]). Anche nel caso in cui percepiscono un salario in contanti, i coniugi nell'agricoltura non sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a OAINF. Sebbene l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b LAF non nomini espressamente una parificazione dei coniugi agli agricoltori indipendenti (ovvero ai capiazienda), la LAF vi fa riferimento in più punti. Così, secondo l'articolo 1 capoverso 2 OA Fam, il coniuge del proprietario, del comproprietario o del proprietario in comune di un’azienda agricola non è considerato
21RS 837.0
22Oltre alle disposizioni speciali menzionate per i coniugi per i coniugi salariati esiste un ulteriore caso in cui queste persone sono equiparate ai familiari collaboratori: gli assegni per l'azienda nell'IPG.
23 RS 831.441.1
24RS 836.11
25RS 832.20