Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/59: Modifica della legge sull’agricoltura (attuazione della mozione 19.3445 Gruppo BD «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio») · 21 pagine

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Contesto

La mozione 19.3445 del Gruppo BD trasmessa durante la sessione estiva e autunnale 2021 «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio» chiede al Consiglio federale di elaborare una proposta di legge che, in caso di divorzio, garantisca un indennizzo adeguato ai coniugi e ai partner registrati di agricoltori per il loro lavoro. In collaborazione con il settore è stata elaborata una proposta, la quale prevede che i capiazienda sposati o in unione domestica registrata adempiano una nuova condizione per beneficiare di aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali individuali (titolo quinto della legge sull’agricoltura), ovvero l'obbligo di una consulenza congiunta in materia di regime dei beni e di regolamento della collaborazione lavorativa e/o una prova del pagamento di un salario in contanti oppure di una quota del reddito.

Situazione iniziale

Da circa vent’anni l'Ufficio federale dell'agricoltura monitora la situazione sociale delle famiglie contadine, analizzando in particolare la situazione della donna nell'agricoltura. Dallo studio «La donna nell'agricoltura 2022», che ha affrontato questa tematica per la terza volta dopo il 2002 e il 2012, è emerso che l'importanza economica delle donne nella direzione, nel lavoro aziendale o nelle attività extraziendali è in crescita e che nel corso degli ultimi dieci anni la loro sicurezza sociale e finanziaria è migliorata considerevolmente. Un ulteriore studio1 ha evidenziato che nell'agricoltura le procedure di divorzio conflittuali («divorzio conflittuale») sono quasi il doppio rispetto al resto della popolazione. Delle persone che sono arrivate a un accordo senza una procedura conflittuale, tre quarti, in particolare le donne coinvolte, hanno rinunciato consapevolmente ai propri diritti.

Contenuto del progetto

Per realizzare quanto chiesto nella mozione 19.3345 sono stati effettuati accertamenti giuridici relativi alla necessità di legiferare dai quali è emerso che le normative del Codice civile valide per tutti i settori sono sufficienti a far fronte alla richiesta della mozione. È probabile tuttavia che le disposizioni siano troppo poco conosciute e attuate nella pratica. Gli accertamenti suggeriscono anche che né la legge sull'agricoltura né altre leggi specifiche della legislazione agricola contengono norme concrete che affrontano le conseguenze negative di un divorzio.

Poiché la situazione finanziaria in caso di divorzio dipende in modo determinante dalla possibilità o meno di far valere i propri diritti a ottenere le prestazioni dell'assicurazione sociale, nel presente rapporto vengono illustrate le disposizioni speciali che si applicano ai coniugi collaboratori nell'agricoltura: sono esonerati dall'obbligo assicurativo nella previdenza professionale, non sono soggetti alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e sono esonerati anche dall'obbligo di versamento del contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza, non pagano alcun contributo assicurativo obbligatorio. Le disposizioni speciali vigenti sono problematiche da un punto di vista giuridico laddove si basano su una prassi amministrativa e mancano norme di legge esplicite, com’è il caso per l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione contro gli infortuni. L’attuale situazione sul piano del diritto può comportare incertezza giuridica. Il Consiglio federale reputa dunque necessaria una precisazione e un chiarimento per questi rami assicurativi.

Nelle riflessioni relative all'attuazione della mozione sono state coinvolte, in qualità di rappresentanti del settore agricolo, l'Unione svizzera dei contadini e l'Unione svizzera delle donne contadine e rurali. Da questi scambi è emersa una proposta per una nuova regolamentazione nel quadro della legge sull’agricoltura (art. 89 cpv. 4), la quale prevede che i capiazienda sposati o con partner registrati adempiano una nuova condizione per beneficiare di aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali individuali, ovvero l'obbligo di una consulenza congiunta in materia di regime dei beni e di regolamento della collaborazione lavorativa e/o una prova del pagamento di un salario in contanti oppure di una quota del reddito.

1 Burren C. (2019), Getrennte Wege gehen – Ehescheidungen in der Landwirtschaft, Scuola universitaria professionale di Berna SSAFA, Zollikofen 3/21