Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/59: Modifica della legge sull’agricoltura (attuazione della mozione 19.3445 Gruppo BD «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio») · 21 pagine

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In questo contesto è rilevante in particolar modo l'articolo 168 CC, che afferma che ciascun coniuge può concludere negozi giuridici con l'altro. Spesso i coniugi collaborano in un'azienda contadina familiare. Più la collaborazione è intensa e va oltre il consueto, più assumono importanza accordi e regolamentazioni chiare. Proprio per questo motivo, i contratti sono importanti anche tra coniugi nel contesto agricolo. È possibile quindi disciplinare la collaborazione di un coniuge nell'azienda dell'altro coniuge sulla base di un rapporto contrattuale, sotto forma di un contratto di lavoro (art. 139 segg. CO) disciplinato dal codice delle obbligazioni (CO)13, di un mandato (art. 394 segg. CO) o di un contratto societario (p.es. una società semplice secondo l'art. 530 segg. CO). In base alla tipologia di negozio giuridico occorre qualificare i coniugi collaboratori nell'azienda come lavoratori dipendenti, indipendenti o soci e questi possono far valere le relative pretese.

Secondo il diritto vigente sussiste già la possibilità per i coniugi di concordare la corresponsione di un reddito per il coniuge collaboratore nell'azienda. La mozione punta tuttavia a migliorare la situazione in caso di divorzio. Bisogna anche sottolineare che un reddito regolare da attività lucrativa migliora la posizione del coniuge collaboratore in particolare dal momento che, durante il matrimonio, può disporre di un proprio reddito e costituire una propria previdenza.14 I coniugi sono liberi di accordarsi e di scegliere la soluzione che più si addice al loro caso specifico. Come emerso dall'ultima rilevazione sulla donna nell'agricoltura 2022 (cfr. n. 1.2.2), la consapevolezza della necessità di normative contrattuali sta aumentando. Circa due terzi15 dei coniugi collaboratori nell'azienda sta già usufruendo di questa possibilità giuridica e dispone di un reddito. Bisogna tuttavia sottolineare che un obbligo prescritto per legge alla corresponsione di un reddito regolare da attività lucrativa potrebbe gravare fortemente sull'azienda agricola. Un obbligo del genere potrebbe essere difficilmente attuabile proprio nelle aziende più piccole e che rendono meno.

Il secondo approccio risolutivo della mozione (punto 3 della mozione) richiede il versamento di un indennizzo adeguato in caso di divorzio per la collaborazione fornita nell'azienda. Anche a tal proposito nel diritto vigente esiste già una regolamentazione giuridica corrispondente per tutti i coniugi: a seconda delle circostanze, se i coniugi non hanno stipulato un contratto è possibile far valere un diritto derivante dal diritto di famiglia (art. 165 CC). La disposizione corrispettiva all'articolo 13 LUD è modellata sull'articolo 163 CC e fa inoltre riferimento agli articoli 163-165 CC, motivo per cui la dottrina e la giurisprudenza in materia di mantenimento possono essere applicate per analogia nell'ambito delle unioni domestiche registrate.16

Secondo l'articolo 163 CC, i coniugi provvedono in comune al debito mantenimento della famiglia (cpv. 1). S’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro (cpv. 2). Se un coniuge ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia, ha diritto a un’equa indennità (art. 165 cpv. 1 CC), a condizione che i contributi straordinari non siano stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico (art. 165 cpv. 3 CC). Se viene corrisposto un reddito da attività lucrativa sulla base di una regolamentazione pattuita per contratto, non c'è più margine per un'indennità. L'equa indennità può essere pagata sotto forma di prestazioni sia periodiche che una tantum.17

Per il periodo in cui è stato svolto il lavoro aggiuntivo, occorre valutare da un punto di vista oggettivo se la prestazione lavorativa va in modo eccezionale oltre il consueto per la famiglia interessata. In questi casi occorre considerare una serie di fattori. Sono determinanti, tra gli altri, la durata, l'entità, la regolarità e l'importanza della prestazione lavorativa. Può influire anche il fatto che la collaborazione è stata necessaria per aumentare la redditività dell'azienda del coniuge o addirittura per la continuità della stessa. Inoltre, bisogna tenere in considerazione se la persona in questione, oltre alla collaborazione,

13 RS 220

14 Per tutto quanto precede cfr. RIEMER-KAFKA GABRIELA / MESSERLI PATRICIA, Die Stellung der im Betrieb mitarbeitenden Bäuerin aus sozialversicherungs- und familienrechtlicher Sicht, in: Blätter für Agrarrecht, fascicolo 1/3, 54o anno, 2020, pagg. 25-51, pag. 47.

15 UST, Ufficio federale di statistica (2021), Censimento delle aziende agricole del 2020

16 PETER TUOR / BERNHARD SCHNYDER / JÖRG SCHMID / ALEXANDRA JUNGO, CC - Il Codice civile svizzero, 14a edizione, 2015, § 30 marg. 7.

17 VERENA BRÄM / FRANZ HASENBÖHLER, in: Zürcher Kommentar, Die Wirkungen der Ehe im Allgemeinen, art. 159-180, 3a edizione, Zurigo 1998, art.

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