Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/59: Modifica della legge sull’agricoltura (attuazione della mozione 19.3445 Gruppo BD «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio») · 21 pagine

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Proposte dell'USC e dell'USDCR del 19 maggio 2022

1. Misure preventive

Proposta 1a: misura di sensibilizzazione / informazione

a. integrazione nella campagna di sensibilizzazione, b. Inclusione nel programma formativo

Proposta 1b: obbligo per crediti di investimento (CI) / aiuto iniziale

a. obbligo di consulenza oppure b. prova del pagamento di un salario in contanti/di una quota del reddito;

riguarda: ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt)34

2. Misure in caso di divorzio

Proposta 2a: articoli specialistici riguardo l'articolo 213 CC: aumento del valore d’imputazione in

circostanze particolari

Proposta 2b: possibilità di concedere mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale per pretese

derivanti dal regime dei beni in caso di divorzio; riguarda: ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Una maggiore sensibilizzazione e l'attività informativa per mezzo di articoli specialistici (proposte 1a e 2a) possono essere attuate senza che sia necessario un adeguamento legislativo. Rientrano prevalentemente nella sfera di responsabilità della categoria. Il Consiglio federale accoglie con favore l'attuazione di queste due proposte e ritiene che si tratti di misure informative efficaci. La concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale in caso di divorzio (proposta 2b) è attualmente già possibile secondo l'OMSC vigente (la possibilità di ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore vale anche in caso di divorzio). Ne consegue che, anche nel caso di questa proposta, non è necessaria alcuna modifica legislativa.

La necessità di legiferare emerge soltanto nel caso della proposta di modifica dell'OMSt (proposta 1b). In questo contesto, l'assegnazione di crediti di investimento verrebbe vincolata a una nuova condizione. La proposta richiede un obbligo di consulenza congiunta in materia di regime dei beni e la regolamentazione della collaborazione da parte di uno specialista qualificato oppure la prova del pagamento di un salario in contanti oppure di una quota del reddito.

Valutazione di una nuova condizione per l'assegnazione di crediti di investimento (proposta 1b): adeguamento legislativo necessario

In linea generale, nel caso degli aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali individuali (contributi a fondo perso, crediti di investimento) non vengono posti criteri di accesso differenti o condizioni. Vincolare come suggerito gli aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali individuali a una consulenza o a una prova di pagamento non rappresenta una pratica nuova. Già adesso, in caso di investimenti ingenti, le questioni economico-aziendali, tecniche e giuridiche sono oggetto di consulenza e di verifica. In casi del genere, i richiedenti collaborano strettamente con progettisti, servizi cantonali nonché con la consulenza agricola.

La proposta 1b era stata presentata già in precedenza dall'USC e dall'USDCR (durante i lavori per l'attuazione della copertura in materia di assicurazioni sociali a gennaio 2020) ed è anche oggetto della petizione 21.2047 (cfr. n. 1.4) votata nel quadro della «Sessione delle donne 2021» nell'autunno dello stesso anno. Bisogna anche aggiungere che in alcuni Cantoni è stata già attuata una soluzione simile (prova di una consulenza globale in materia di assicurazione secondo l'art. 29 dell'ordinanza cantonale sull'agricoltura del Cantone SZ) oppure è stata introdotta una strategia analoga alla nuova regolamentazione proposta (strategia del Canton JU sulla priorizzazione dei miglioramenti strutturali).

La proposta 1b pecca di non coprire tutte le aziende agricole, bensì soltanto quelle che hanno il diritto di richiedere aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali individuali. Ad esempio, queste aziende devono

34 RS 913.1