Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)

dallo SCC. Per questo motivo, SBF ritiene l’attuazione del CARF una grande sfida anche per gli istituti che sono già assoggettati all’obbligo di comunicazione secondo lo SCC. Inoltre considera i dati delle operazioni per le tipologie di imposta contemplate dallo scambio automatico di informazioni poco rilevanti in termini fiscali, il che costituisce una disparità di trattamento. In tal senso, la prevista attuazione del CARF violerebbe il principio della neutralità tecnologica («same business, same risks, same rules»), fondamentale in Svizzera per la regolamentazione di modelli aziendali innovativi, in particolare anche in relazione alla legislazione sulla tecnologia di registro distribuito.

Per il Partito Pirata non è evidente l’utilità dei dati delle operazioni ai fini dell’imposizione. Di conseguenza propone un quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività senza dati delle operazioni, poiché non è del tutto chiaro in che misura le cripto-attività si differenzino sufficientemente dalle attività tradizionali per giustificare i dati aggiuntivi. L’ampliamento unilaterale dei dati da comunicare non soddisferebbe quindi la condizione di garantire la parità di trattamento tra attività finanziarie tradizionali e cripto-attività. Piuttosto, si dovrebbe puntare sul principio dell’economia dei dati, senza creare nuove serie di dati.

TI critica che nel CARF l’importo limite per la comunicazione di operazioni di pagamento al dettaglio viene fissato a 50 000 dollari americani, ma che al contempo si rimanda alle norme nazionali antiriciclaggio. Vi potranno pertanto essere differenti soglie di comunicazione a dipendenza delle normative interne dei singoli Stati. In Svizzera l’obbligo di comunicazione dei commercianti secondo la legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) è dato se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, il che sarebbe in contrasto con il CARF.

Istruzioni e/o direttive a sostegno dell’attuazione pratica

TI fa presente che le autorità fiscali dovranno formare i propri collaboratori al fine di fornire le competenze che permettano di interpretare gli indizi e le informazioni ricevute. Sarebbe pertanto auspicabile l’allestimento di apposite direttive per il CARF, così come effettuato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

LU ed EXPERTsuisse segnalano che l’introduzione di un regime di comunicazione fiscale nelle operazioni di massa comporterà un elevato dispendio per le banche. Ritengono quindi necessario che le banche dispongano il più presto possibile di basi giuridiche definitive (linee guida CARF, istruzioni tecniche e domande frequenti) affinché i relativi progetti di attuazione (adeguamento dei processi oprativi e informatici) possano essere avviati per tempo.

3.2.2. Modifiche dello standard comune di comunicazione

Fondazioni e associazioni caritatevoli

PEV, USS e Freikirchen.ch approvano esplicitamente il fatto che gli enti di utilità pubblica qualificati continuino anche in futuro a essere considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, purché soddisfino le condizioni dell’OCSE. Concretamente, anche in futuro le associazioni e le fondazioni non dovranno essere assoggettate allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (art. 3 cpv. 9bisAP-LSAI) se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6a AP-OSAIn. In Svizzera le associazioni e le fondazioni forniscono un contributo sociale di rilevanza sistemica estremamente importante e non dovrebbero quindi essere esposte a un inutile dispendio amministrativo aggiuntivo e a costi supplementari. Spese di questo genere potrebbero indebolire notevolmente il settore della pubblica utilità. Inoltre, nel diritto svizzero non sussiste alcun rischio che le associazioni e le fondazioni siano utilizzate a