Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)

definite in modo esaustivo. Molte definizioni non sono chiare, univoche e intellegibili. Ciò vale in particolare, ma non solo, per i nuovi termini di «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» e «operazioni rilevanti». Una tale legislazione non è compatibile con i principi svizzeri, in particolare con i requisiti relativi alla certezza del diritto. Prima che il Consiglio federale sottoponga al Parlamento un messaggio concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività devono essere chiarite in seno all’OCSE almeno le definizioni ritenute insufficienti.

L’UDC considera l’estensione dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività un nuovo precedente di giurisprudenza non democratica e sovranazionale. L’OCSE parla di «standard vincolanti» che i suoi Stati membri devono attuare. Il partito respinge l’attuazione senza obiezioni di raccomandazioni internazionali, tra cui anche le raccomandazioni del Forum globale che vengono prese in considerazione e, se necessario, attuate su misura per la piazza finanziaria svizzera dopo che la loro attuazione sarà stata discussa dal Parlamento svizzero.

Sovrapposizioni del campo di applicazione dello SCC e del CARF

SBF critica il fatto che gli istituti già assoggettati allo SCC abbiano l’obbligo di comunicare informazioni anche in virtù del CARF e che pertanto siano assoggettati a un regime di comunicazione parallelo. L’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari risolverebbe solo in parte tali sovrapposizioni, ciò che comporterebbe inutili doppioni. Conformemente al progetto dell’OCSE una comunicazione secondo lo SCC non è necessaria se una cripto-attività pertinente è già stata comunicata nell’ambito del CARF. Questa norma di conflitto dovrebbe essere applicata in modo coerente.

CP e SDX deplorano il fatto che i titoli tokenizzati debbano essere comunicati sia in virtù dello SCC che del CARF, comportando uno svantaggio per i titoli tokenizzati e un considerevole onere aggiuntivo.

LU fa presente che le banche che prestano servizi sia con attività finanziarie tradizionali che con cripto-attività pertinenti dovrebbero potersi basare su un quadro normativo ben coordinato, senza dover comunicare due volte l’attività in questione, ad esempio un titolo tokenizzato.

Informazioni scambiate in virtù dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività

GE, GR, LU, SG, UR, ZG e CDF deplorano il fatto che nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non vengano scambiate informazioni sullo stato patrimoniale a fine anno come invece avviene per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Pertanto, le comunicazioni basate su operazioni saranno di esigua utilità per i Cantoni. La Confederazione viene invitata a trattare la questione in occasione della prossima revisione del CARF.

BE fa inoltre notare che nello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività vengono comunicate le operazioni anziché gli stati patrimoniali. Poiché la maggior parte degli utenti detiene una vasta gamma di cripto-attività, il Cantone prevede un numero molto elevato di comunicazioni anche nel caso di patrimoni minori. Solo in seguito si vedrà se e come queste comunicazioni potranno essere utilizzate in maniera efficace ai fini della tassazione. In un’ottica cantonale è quindi assolutamente necessario utilizzare gli standard e le interfacce attuali analogamente allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Solo così sarà possibile portare avanti i processi esistenti, continuare a usare i sistemi già consolidati ed evitare elevati costi di attuazione.

Anche SBF fa notare che secondo lo SCC devono essere trasmessi i dati di inventario, mentre secondo il CARF i dati delle operazioni (con comunicazione aggiuntiva di operazioni pertinenti aggregate). In termini di quantità e qualità, ciò va ben oltre gli obblighi di comunicazione previsti