Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)
Assenza di chiarimenti
SwissAccounting deplora che nella legge non vengano precisate definizioni importanti, il che potrebbe dar luogo a incoerenze. Ad esempio, non vengono definiti i criteri «eseguire» (operazioni di scambio) e «per conto o su mandato di clienti». Le stesse considerazioni valgono per gli articoli 12c e 14a capoverso 2 AP-LSAI e gli articoli 30c e 30d AP-OSAIn, poiché nel caso di relazioni d’affari nell’ambito delle cripto-attività non esiste un’interpretazione comune e ampiamente diffusa sul momento in cui viene avviata o si conclude una relazione d’affari, aspetto che andrebbe pertanto chiarito.
SBF segnala che l’attuazione del CARF nel diritto svizzero solleva una serie di questioni di delimitazione e interpretazione riguardanti, in particolare, l’ambito delle cripto-attività pertinenti contemplate e le operazioni pertinenti. A suo avviso il progetto non soddisfa i requisiti per una legislazione giuridicamente certa ed è problematico dal punto di vista del principio costituzionale della legalità.
Ai fini dell’applicazione del CARF EXPERTsuisse raccomanda di definire e adeguare in maniera più precisa i termini rilevanti. Infatti, ritiene la definizione di «attività commerciale» poco chiara, così come la questione di sapere cosa si intenda con «operazioni di credito» (art. 8 dell’ordinanza dell’11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro [ORD], RS 955.01]), «operazioni di trasferimento di denaro o di valori» (art. 9 ORD) o «attività commerciale» (art. 10 ORD) nell’ambito delle cripto-attività. Per EXPERTsuisse non è chiaro il rimando all’articolo 9 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) e a livello di legge andrebbe chiarito il termine «relazione d’affari».
Applicazione e ulteriore sviuppo dell’Accordo SAI Cripto-attività
Secondo EXPERTsuisse gli obblighi e i diritti specifici dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione dovrebbero essere stabiliti direttamente nella legge. Un semplice rimando all’Accordo SAI Cripto-attività non sarebbe sufficiente poiché dalla legge e dall’ordinanza non è possibile desumere obblighi e diritti chiari.
Ricorso a terzi per l’adempimento degli obblighi di comunicazione ASB, usam, EXPERTsuisse, SBF, ABPS, AMAS, SDX e SwissAccounting auspicano che i
prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possano ricorrere a prestatori esterni di servizi per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione (cfr. art. 12d AP-LSAI). Poiché l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica comporta rischi operativi più elevati rispetto all’adempimento degli obblighi di comunicazione e visto che la comunicazione è una procedura puramente tecnica, essi ritengono che dovrebbe essere possibile esternalizzare gli obblighi di comunicazione.
Valute autorizzate ai fini della comunicazione
Per ASB occorre evitare la definizione di nuove regole volte a stabilire la valuta nella quale è possibile effettuare la comunicazione una volta introdotto il CARF, poiché ciò potrebbe comportare ampi adeguamenti dei sistemi informatici. L’articolo 12e capoverso 2 AP-LSAI dovrebbe quindi essere stralciato.
Autocertificazioni Secondo ASB, usam, EXPERTsuisse, ABPS e SwissAccounting sarebbe opportuno se i
prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione potessero, in alternativa, basarsi sulle autocertificazioni valide già ottenute nel quadro dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’articolo 12f capoverso 1 AP-LSAI dovrebbe pertanto essere adeguato in modo tale che «all’avvio di una relazione d’affari […] sia disponibile l’autocertificazione». Il CARF esige inoltre che anche per le relazioni d’affari esistenti debba