Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)

inserita nel diritto svizzero. Ciò causerebbe un inutile dispendio supplementare sia per le fondazioni che per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Nel complesso, la formulazione dell’articolo 3 capoverso 9bisAP-LSAI è poco chiara. Per un profano è difficile dedurre dalla formulazione scelta se è soggetto o meno a un eventuale obbligo di comunicazione. Il rapporto esplicativo è molto più chiaro al riguardo; la norma andrebbe pertanto adeguata in base alle considerazioni contenute nel rapporto esplicativo secondo le quali le condizioni di cui all’articolo 6a AP-OSAIn corrispondono a quelle previste per l’esenzione fiscale secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettere f e g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’aromonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14) e l’articolo 56 lettere g e h LIFD.

SwissFoundations approva il fatto che la conferma dell’esenzione fiscale possa essere rilasciata in forma elettronica o via e-mail dall’autorità fiscale.

Obblighi di comunicazione e adeguata verifica ampliati secondo lo SCC riveduto

ASB ritiene importante ai fini di una gestione uniforme che a partire dal periodo di rendicontazione 2026 le banche possano effettuare la comunicazione conformemente allo SCC aggiornato, indipendentemente dal fatto che il rispettivo Stato partner effettua la comunicazione anche secondo lo SCC aggiornato, che lo Stato partner trasmette temporaneamente le informazioni secondo lo SCC originario oppure che lo scambio con uno Stato partner viene sospeso secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a numero ii) dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari .

3.2.3. LSAI

Criterio di collegamento con la Svizzera dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

ASB, EXPERTsuisse e SwissAccounting ritengono l’articolo 2 capoverso 1 lettera dbisAP-LSAI concettualmente errato poiché per essere considerato un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ed essere assoggettato alla LSAI è sufficiente che il soggetto interessato presenti un criterio di collegamento con la Svizzera secondo la sezione I parte A o B del CARF (alternativamente e non cumulativamente). Di conseguenza, nell’articolo 2 capoverso 1 lettera dbisil rimando «sezione I parti A e B CARF» andrebbe sostituito con «sezione I parte A o B CARF».

Recepimento dinamico dei commentari dell’OCSE PLR, UDC, ASB, usam, ABPS, AMAS, EXPERTsuisse, SBF, SDX, ASG, Partito Pirata e

SwissAccounting respingono categoricamente il recepimento dinamico dei commentari dell’OCSE secondo l’articolo 2b AP-LSAI poiché ritengono che sia troppo poco preciso e si contrapponga alla necessità della certezza giuridica (incertezza o entrata in vigore di nuove versioni, mancata disponibilità in tutte le lingue nazionali rilevanti). Secondo tali partecipanti la procedura legislativa ordinaria (in combinazione con le linee guida) è abbastanza flessibile per consentire adeguamenti tempestivi e garantisce al contempo una verifica preliminare e un recepimento coerente di nuove regole dell’OCSE nel quadro normativo svizzero.

Per il Partito Pirata e l’UDC è importante garantire la continuità giuridica e l’indipendenza decisionale della politica svizzera. Un recepimento automatico di standard internazionali andrebbe contro tale obiettivo.

ASG chiede che l’AFC tenga una raccolta dei commentari pertinenti dell’OCSE per la Svizzera e che li pubblichi sul proprio sito Internet. Solo in questo modo sarebbe possibile soddisfare i requisiti della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).