Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)

come ad esempio di un errore di distrazione o di un’insufficienza organizzativa. Il diritto penale è del tutto sproporzionato e in nessun modo adeguato a prevenire comportamenti di questo genere. Il dolo eventuale consentirebbe già oggi il perseguimento penale, se necessario anche di singole persone per infrazioni imputabili singolarmente. Per queste ragioni i suddetti partecipanti chiedono lo stralcio senza sostituzione dell’articolo 32 capoverso 2 AP-LSAI oppure l’obbligo esplicito dell’impresa al pagamento della multa.

SwissAccounting approva il fatto che la violazione degli obblighi per negligenza venga sanzionata in futuro. Tuttavia intravede il rischio di innumerevoli procedure penali se agli istituti finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione non venissero messe a disposizione disposizioni esecutive e possibilità di formazione adeguate. In caso di reati commessi per negligenza si dovrebbe però sempre prescindere dal perseguimento delle persone fisiche e invece condannare l’azienda al pagamento di una multa.

Anche EXPERTsuisse e SDX sono del parere che la comminatoria per negligenza non dovrebbe essere rivolta a singoli collaboratori. Ritengono inoltre tale comminatoria, che prevede multe fino a 100 000 franchi, eccessiva.

PS e USS approvano le disposizioni penali in caso di violazione per negligenza degli standard di comunicazione poiché contribuiscono alla loro corretta attuazione.

Deleghe di competenze al Consiglio federale

USS è a favore dell’estensione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali, per cui non si oppone al trasferimento delle competenze proposto. In futuro, sia per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia per quello di informazioni relative a cripto-attività, spetterà solo al Consiglio federale decidere con quali Stati attuarlo.

Il PLR critica le numerose deleghe conferite al Consiglio federale, poiché in generale rappresentano un problema sul piano democratico e dello Stato di diritto, il che si manifesta anche in questo progetto. Esso respinge la delega delle competenze dall’Assemblea federale al Consiglio federale per quanto concerne la decisione in merito agli Stati con cui la Svizzera intende scambiare informazioni relative a conti finanziari e cripto-attività (art. 39 cpv. 2 AP-LSAI). Inoltre non capisce perché alcuni aspetti non vengono disciplinati nella legge formale, come ad esempio gli obblighi legali, che non possono essere semplicemente stabiliti nell’ordinanza (art. 30a segg. AP-OSAIn).

Per CP non è auspicabile che la Confederazione si avvalga di una delega delle competenze in deroga alla prassi attuale: (i) non vi sono fatti o elementi nuovi relativi alla natura e alla portata degli impegni assunti dalla Svizzera con Stati esteri in relazione allo scambio automatico di informazioni che giustificherebbero un cambiamento della prassi sotto forma di delega delle competenze; (ii) la natura di questi accordi bilaterali con Stati esteri si differenzia minimamente dalle convenzioni per evitare la doppia imposizione, sistematicamente soggette all’approvazione da parte del Parlamento; (iii) per quanto concerne il controllo democratico e il fatto di tener conto degli interessi cantonali, le Camere federali offrono garanzie migliori rispetto a un’autorità esecutiva come il Consiglio federale; (iv) infine, la rapidità e la capacità di reazione a livello bilaterale nell’ambito dello scambio automatico di informazioni non sono criteri sufficientemente decisivi (a maggior ragione da quando la Svizzera ha firmato tutte le convenzioni).

Per garantire l’indipendenza decisionale della politica svizzera, l’UDC raccomanda di lasciare al Parlamento la competenza di decidere con quali Stati la Svizzera intenda scambiare informazioni relative a conti finanziari e in nessun caso di trasferirla al Consiglio federale.