Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)

fini di sottrazione d’imposta, ragione per cui i suddetti partecipanti considerano queste disposizioni derogatorie sensate per tali enti giuridici.

CP valuta positivamente che l’articolo 6a AP-OSAIn riprenda le regole dell’OCSE concernenti gli enti qualificati di utilità pubblica. In tal modo vengono soddisfatte le aspettative di tale settore, da tempo fonte di preoccupazione e molto importante per la Svizzera, poiché lo SCC esclude tali enti dall’obbligo di comunicazione. Le regole riprese corrispondono infatti alle condizioni stabilite dalla Svizzera per l’ottenimento dell’esenzione dall’imposta (art. 56 lett. g ed h della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD], RS 642.11).

In linea di principio, SwissFoundations è d’accordo con le modifiche dell’AP-LSAI e dell’AP-OSAIn relative alle fondazioni e alle associazioni caritatevoli. La prassi eterogenea dei Cantoni sarà probabilmente influenzata dall’applicabilità di questi nuovi standard internazionali. Tuttavia, non è chiaro in che modo le autorità fiscali cantonali adegueranno la loro prassi al diritto internazionale nel rispetto del diritto federale, visto che lo scopo di un ente di utilità pubblica secondo l’OCSE e l’articolo 6a AP-OSAIn comprende anche scopi che attualmente non giustificano l’esenzione dalle imposte dirette in Svizzera (art. 56 lett. g e h LIFD). Inoltre, viene chiesta la modifica dell’articolo 6a lettera b AP-OSAIn, in base alla quale gli enti di utilità pubblica qualificati in Svizzera sono esonerati dal versamento dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile (non: o).

ProFonds accoglie favorevolmente il fatto che si sia rinunciato a inserire nella legge le formulazioni dettagliate dello SCC, difficilmente comprensibili per i membri del consiglio di fondazione e della direzione, e che queste siano invece state integrate nell’ordinanza. Ciò è opportuno e ragionevole sia da un punto di vista sistematico e della gerarchia delle norme che da un punto di vista politico.

Prova dell’esenzione fiscale AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e ZH

ritengono che le autorità fiscali cantonali non debbano essere confrontate con un’ondata di richieste da parte di istituzioni già oggi esentate dall’imposta per attestarne la qualifica di enti di utilità pubblica qualificati. A causa dell’elevato numero di istituzioni esentate dall’imposta, ciò comporterebbe per le autorità fiscali cantonali un onere aggiuntivo non sostenibile. Se necessario per l’accettazione internazionale, l’articolo 3 capoverso 9bisAP-LSAI e l’articolo 6a AP-OSAIn potrebbero essere mantenuti, ma l’articolo 6a AP-OSAIn andrebbe completato in modo che le condizioni delle lettere a–e siano considerate soddisfatte se un ente residente in Svizzera dispone di una decisione di esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 56 lettera g o h LIFD oppure se è iscritto in un registro cantonale pubblico delle istituzioni esenti dall’imposta.

Anche TI teme che il numero di conferme attestanti l’esenzione fiscale delle organizzazioni di utilità pubblica possa aumentare notevolmente. Sarebbe quindi auspicabile che gli istituti finanziari chiedessero le conferme di esenzione soltanto dagli enti potenzialmente assoggettati allo scambio di informazioni.

BE ritiene che per essere riconosciuta quale ente di utilità pubblica qualificato secondo l’articolo 6 AP-LSAI all’organizzazione in questione debba bastare la conferma attestante un’esenzione esistente. Una verifica separata delle condizioni comporterebbe un onere considerevole.

ProFonds fa notare che la formulazione dell’articolo 3 capoverso 9bisAP-LSAI «dispone della relativa conferma da parte dell’amministrazione delle contribuzioni svizzera competente» implica che le fondazioni caritatevoli debbano disporre di una conferma da parte delle amministrazioni delle contribuzioni competenti attestante il loro status di ente di utilità pubblica qualificato conforme allo SCC. Tuttavia, in Svizzera gli enti di utilità pubblica non dispongono di tale conferma poiché il termine «enti di utilità pubblica qualificati» dovrà ancora essere