Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)
Precisazioni in relazione agli investimenti collettivi di capitale
AMAS e EXPERTsuisse, in linea con lo standard dell’OCSE nonché per ragioni di certezza del diritto e per garantire un’attuazione efficiente del CARF da parte della Swiss Funds & Asset Management Association, chiedono che a livello di legge si preveda un’eccezione per gli investimenti collettivi di capitale, poiché secondo la sezione IV numero marginale 23 del commentario dell’OCSE relativo al CARF i fondi di investimento non sono considerati prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione.
AMAS deplora che nel quadro dell’introduzione del «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF) non sia stato chiarito in che modo trattare il L-QIF per gli scopi dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, una negligenza alla quale si dovrebbe rimediare nel quadro dell’attuale revisione della LSAI e dell’OSAIn.
Diritto transitorio
ASB ritiene necessario completare l’articolo 41biscapoverso 2 AP-LSAI in modo che le autocertificazioni compilate sulla base di un accordo fiscale da persone residenti fiscali in più di uno Stato possano essere utilizzate anche ai fini del CARF e rimanere valide fino a quando tali persone non devono essere nuovamente documentate a seguito di un cambiamento delle circostanze.
3.2.4. OSAIn
Assenza di chiarimenti sui criteri di collegamento
EXPERTsuisse e SwissAccounting contestano il fatto che non vengono proposte precisazioni per tutti i possibili criteri di collegamento richiesti dallo standard dell’OCSE per determinare il Paese in cui gli obblighi previsti dal CARF devono essere adempiuti (art. 30a cpv. 1–3 AP-OSAIn). In questo caso mancano i chiarimenti relativi a due criteri di collegamento. Inoltre, l’articolo 30a AP-OSAIn non specificherebbe cosa si intende con «managed from Switzerland» (sezione 1 parte A numero 3 CARF) o «place of business in Switzerland» (sezione 1 parte A numero 4 CARF).
In aggiunta, il rimando al rendiconto per l’imposta sul valore aggiunto (art. 30a cpv. 2 lett. d AP-OSAIn) sarebbe oggettivamente sbagliato, in quanto questo si riferisce alle cifre d’affari e non ai redditi.
Se in linea di principio i valori soglia degli importi secondo l’articolo 7 ORD sono sensati, la loro applicazione pratica nel quadro dell’articolo 30a capoverso 4 AP-OSAIn non è sufficientemente chiara (solo il rapporto esplicativo contiene a pag. 76 un chiarimento parziale, che tuttavia non è sufficiente). Non è nemmeno chiaro che cosa si intenda con «operazioni di credito» (art. 8 ORD), con «operazioni di trasferimento di denaro o di valori» (art. 9 ORD) o con «attività commerciale» (art. 10 ORD) nell’ambito delle cripto-attività.
Attività commerciale e obbligo di iscrizione
EXPERTsuisse approva la regolamentazione proposta nell’articolo 30a capoverso 4 AP-OSAIn di considerare le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro (art. 7–10 ORD e quindi indirettamente i valori soglia ivi stabiliti) per il concetto di «attività commerciale» Ritiene, tuttavia, che tale soluzione faccia sorgere diverse domande che devono essere chiarite nell’ambito del P-OSAIn (ad es. le conseguenze se i valori soglia in un anno vengono superati e l’anno successivo invece non vengono raggiunti). Oltre a ciò, andrebbe chiarito in quale misura i valori soglia previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro siano applicabili anche ai potenziali prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono assoggettati alla LRD.