Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)
ASG critica che, a prescindere dal tipo e dalla portata delle operazioni di scambio effettivamente effettuate, i prestatori di servizi per le cripto-attività si qualifichino come esercitanti un’attività commerciale solo sulla base del loro status normativo previsto dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Poiché il CARF non prescrive tale aspetto, la Svizzera esulerebbe dallo standard da attuare per quanto concerne il carattere di attività commerciale dell’esecuzione di operazioni di scambio nell’ambito delle cripto-attività. Inoltre, non è chiaro cosa si intenda per «offerta». Se ci si basa sul termine «offerta» definito nella legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (RS 950.1) (per offerta si intende qualsiasi invito ad acquistare uno strumento finanziario che contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell’offerta e sullo strumento finanziario stesso), l’articolo 30a capoverso 4 AP-OSAIn cade nel vuoto poiché i gestori patrimoniali non offrono né strumenti finanziari né operazioni di scambio ai propri clienti. Tale disposizione costringe inoltre tutti i gestori patrimoniali che non escludono in modo proattivo lo svolgimento di operazioni di scambio nella loro attività a iscriversi preventivamente presso l’AFC, aspetto che non sarebbe prescritto dal CARF.
ASG riterrebbe utile prevedere nell’OSAIn dei valori soglia per le operazioni di scambio effettivamente eseguite in cripto-attività. Il livello di tali valori soglia dovrebbe opportunamente e adeguatamente orientarsi a quelli previsti per le attività svolte a titolo professionale secondo la LRD o per quelle svolte a titolo professionale da gestori patrimoniali secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1).
Successione
Per quanto concerne l’articolo 30b AP-OSAIn ASB e usam fanno notare un’incoerenza con lo SCC. In caso di decesso, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la successione della persona deceduta come successione con personalità giuridica propria. Contrariamente allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (art. 17 OSAIn), in questo caso non sono però previste eccezioni, ma la comunicazione deve essere effettuata allo Stato della persona defunta. Per ovviare al diverso trattamento previsto dallo SCC e dal CARF, a fini di chiarezza dovrebbe essere ripreso nell’ordinanza il tenore del rapporto esplicativo secondo cui la comunicazione deve essere effettuata allo Stato oggetto di comunicazione della persona defunta.
Chiusura della relazione d’affari
Per ASB, EXPERTsuisse e SwissAccounting non è comprensibile il motivo per cui non esistono disposizioni analoghe alle regolamentazioni dello SCC nell’articolo 28 capoversi 1 e 2 OSAIn. Nell’articolo 30d AP-OSAIn si dovrebbe precisare che (i) le relazioni d’affari esistenti chiuse prima del termine di scadenza secondo la sezione III parte A punto 1 CARF (per le persone fisiche) o parte B punto 1 lettera a CARF (per gli enti), quindi prima del 31 dicembre 2026, non devono essere comunicate se al momento della chiusura non si è ancora conclusa la verifica secondo il CARF; e che (ii) le nuove relazioni d’affari chiuse prima della conclusione della verifica secondo il CARF non devono essere comunicate.
Disposizioni transitorie
ASB è del parere che le disposizioni transitorie dell’articolo 35 capoverso 5 AP-OSAIn debbano essere ampliate per evitare un onere aggiuntivo inadeguato per gli enti di utilità pubblica qualificati. Se un’associazione o una fondazione è considerata un ente di utilità pubblica qualificato secondo l’articolo 3 capoverso 9bisAP-LSAI, i conti detenuti da tale associazione o fondazione presso una banca sono conti esclusi e pertanto non sono assoggettati agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione secondo lo SCC. Per poter determinare tali conti dovrebbe essere possibile ricorrere alla documentazione già esistente, ovvero i conti già