Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn)
classificati non devono essere nuovamente documentati e stabiliti. ASB chiede di precisare questo aspetto.
EXPERTsuisse ritiene che siano necessarie disposizioni transitorie per le succursali, poiché le disposizioni transitorie valide per le succursali estere di prestatori svizzeri di servizi per le criptoattività tenuti alla comunicazione e per prestatori esteri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, il cui unico legame con la Svizzera è una succursale svizzera, non sono applicabili. In questi casi lo status di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività non dipenderebbe dall’implementazione del CARF nell’altro Paese.
3.3. Attuazione da parte dei Cantoni
Secondo TI gli adeguamenti alla LSAI dovrebbero portare a un miglioramento delle informazioni ricevute dall’estero poiché vengono chiarite le condizioni per la determinazione delle persone che esercitano il controllo. Accoglie positivamente anche la precisazione circa l’applicabilità da parte di tutti gli istituti finanziari di «procedure sostanzialmente analoghe» alle raccomandazioni del GAFI.
TI ritiene necessario che le autorità cantonali estendano la pressi relativa ai criteri e ai termini dell’autodenuncia esente da pena anche alle cripto-attività. Il conseguente aumento dei casi di autodenuncia faciliterebbe le autorità fiscali negli accertamenti susseguenti l’entrata in vigore delle modifiche.
3.4. Altre richieste
Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
Il PLR è scettico riguardo all’idea del Consiglio federale di negoziare l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati Uniti per via bilaterale.
Usam e SBF chiedono che il CARF venga attivato solo quando è chiaro che una massa critica di Stati contraenti vi aderisca e attui effettivamente anche lo standard. Respingono eventuali trattamenti di favore, in particolare nei confronti degli Stati Uniti.
Usam e AMAS precisano che la Svizzera dovrebbe attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in linea con le principali piazze finanziarie concorrenti e che non dovrebbe essere uno dei primi o addirittura l’unico Paese a concedere agli Stati Uniti un trattamento speciale.
Il Partito Pirata sconsiglia un’attuazione affrettata poiché alcuni Paesi mirano a un’attuazione nel 2027 e tale questione è ancora in discussione in seno al Forum globale. Il CARF dovrebbe quindi essere introdotto solo quando una massa critica di piazze finanziarie internazionali, soprattutto i noti paradisi fiscali, vi aderiscono.
ABPS ritiene sensata la prevista entrata in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2026 solo nel caso in cui l’UE non sposti l’entrata in vigore della sua direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8); questo aspetto deve essere monitorato dal Consiglio federale. Inoltre, il Consiglio federale non dovrebbe agire precipitosamente nel voler essere il primo Paese a concludere un accordo bilaterale sulle cripto-attività con gli Stati Uniti.
ASG teme che a livello globale il CARF rischi un destino simile a quello del quadro normativo elaborato dall’OCSE su un’imposizione minima degli utili delle imprese. Nel caso del CARF, il nuovo standard sembra essere accettato solo in Europa, mentre manca un’accettazione a livello globale. Per questo motivo il CARF potrebbe rischiare un destino simile. Per la suddetta associazione tale standard avrà rilevanza per le persone o le imprese residenti in Europa, mentre le grandi economie di Asia e America non attueranno questo standard. Perciò il CARF