Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine

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senza pertinente base giuridica, non sarebbe lecito né trattare i riscontri positivi delle segnalazioni registrate da altri Stati su proposta di Europol né scambiare informazioni supplementari tramite l’ufficio SIRENE (art. 355e del Codice penale [CP; RS 311.0]). L’esercizio senza limiti e ininterrotto del SIS è essenziale sia per la Svizzera sia per gli altri Stati Schengen.

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20206 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20207 sul programma di legislatura 2019–2023.

Il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen contribuisce tuttavia all’at- tuazione dell’indirizzo politico 3, obiettivo 14 per la legislatura 2019–2023. L’introdu- zione nel SIS delle segnalazioni informative sulla base di dati trasmessi da autorità di Stati terzi od organizzazioni internazionali è in linea con gli obiettivi in materia di lotta alla violenza, alla criminalità e al terrorismo e consente di contrastare in modo efficace tali fenomeni. Pertanto, con il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190, la Svizzera contribuisce a garantire la sicurezza dei propri abitanti e degli abitanti degli altri Stati Schengen.

2 Principi generali e contenuto del regolamento (UE) 2022/1190

2.1 Panoramica del regolamento (UE) 2022/1190

Il regolamento (UE) 2022/1190 modifica il regolamento «SIS polizia» per consentire l’inserimento nel SIS, su proposta di Europol, di segnalazioni informative su cittadini di Paesi terzi conformemente al nuovo articolo 4 paragrafo 1 lettera t introdotto dal rego- lamento (UE) 2022/991 che modifica il regolamento (UE) 2016/794. A tal fine, contem- pla l’adeguamento di diversi articoli esistenti per rendere possibile l’inserimento di que- ste segnalazioni e introduce due nuovi articoli (37 bis e 37 ter, rispettivamente 37a e 37b nella versione tedesca) integralmente dedicati a tale aspetto (elencati nell’art. 1 del regolamento [UE] 2022/1190).

L’articolo 37 bis crea una nuova categoria di segnalazione: le segnalazioni informa- tive su cittadini di Paesi terzi nell’interesse dell’Unione. Non sarà Europol a inserire queste segnalazioni nel SIS, bensì gli Stati membri. Rientra nella discrezionalità dello Stato membro cui è stata proposta la segnalazione decidere, dopo un’analisi detta- gliata della proposta, se registrare la segnalazione. A tal fine, Europol deve condivi- dere con lo Stato membro in questione tutte le informazioni sul caso in suo possesso e i risultati della sua valutazione in cui stabilisce se la segnalazione informativa è ne- cessaria e giustificata. L’obiettivo di una tale segnalazione è di avvisare, sulla base di informazioni inviate a Europol da autorità di Stati terzi od organizzazioni internazio- nali, gli utenti finali che effettuano interrogazioni nel SIS del presunto coinvolgimento di cittadini di Paesi terzi in attività terroristiche o altre gravi forme di criminalità di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794.

L’articolo 37 ter disciplina le misure da adottare in caso di riscontri positivi su segnala- zioni informative. L’obiettivo è che lo Stato segnalante ed Europol ricevano una con- ferma che la persona oggetto della segnalazione informativa è stata localizzata e che

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