Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine
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necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati contenuti nella segnalazione informativa.
Art. 37 ter: «Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione informativa»
In caso di riscontro positivo su una segnalazione informativa, il paragrafo 1 prevede che lo Stato di esecuzione raccolga e trasmetta nel limite del possibile allo Stato se- gnalante le seguenti informazioni necessarie:
- «il fatto che sia stata localizzata la persona oggetto di una segnalazione infor- mativa;
- il luogo, l’ora e il motivo del controllo;
- l’itinerario e la destinazione del viaggio;
- le persone che accompagnano la persona oggetto della segnalazione informa- tiva, di cui si può ragionevolmente presumere che siano ad essa associate;
- gli oggetti trasportati, compresi i documenti di viaggio;
- le circostanze in cui è stata localizzata la persona».
Il paragrafo 2 sancisce che tali informazioni siano trasmesse allo Stato segnalante tra- mite lo scambio di informazioni supplementari. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno raccolte anche quando la persona oggetto della segnalazione informativa nel SIS è localizzata nel territorio dello Stato segnalante, questo allo scopo di informare Europol (par. 3).
Lo Stato di esecuzione assicura la raccolta discreta del maggior numero possibile di informazioni durante le attività abituali svolte dalle sue autorità nazionali competenti (par. 4). La raccolta di tali informazioni non deve compromettere la natura discreta dei controlli e la persona oggetto della segnalazione informativa non deve in alcun modo essere informata dell’esistenza di tale segnalazione.
Art. 43: «Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione tramite fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA»
Il paragrafo 3 è completato con il rimando al nuovo articolo 37 bis in modo che, a de- terminate condizioni, i «dati dattiloscopici nel SIS in relazione a segnalazioni inserite a norma» dell’articolo 37 bis «possono essere consultati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo oggetto di indagine».
Art. 48: «Accesso di Europol ai dati SIS»
Il paragrafo 8 è modificato al fine di comprendere anche le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a Europol in caso di riscontro positivo su una segna- lazione informativa conformemente all’articolo 37 bis (lett. a e b). Gli Stati membri in- formano quindi Europol:
- «in merito a qualsiasi riscontro positivo (hit) su segnalazioni informative inserite nel SIS; [lett. a]
- se la persona oggetto della segnalazione informativa è stata localizzata nel ter- ritorio dello Stato membro segnalante a norma dell’articolo 37 ter, paragrafo 3; [lett. b]
- in merito a qualsiasi riscontro positivo (hit) su segnalazioni relative a reati di ter- rorismo che non sono inserite nel SIS ai sensi dell’articolo 37 bis» (lett. c).
Art. 53: «Periodo di riesame delle segnalazioni di persone»