Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine
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I paragrafi 4, 6 e 7 sono adeguati al fine di tener conto delle segnalazioni informative introdotte nel nuovo articolo 37 bis. È quindi previsto che lo Stato segnalante esamini la necessità di mantenere la segnalazione entro il periodo di un anno (par. 4). La se- gnalazione può essere mantenuta per un periodo più lungo del periodo di riesame se, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, ciò è necessario e proporzionato alle finalità per le quali la segnalazione stessa è stata inserita (par. 6). In caso contrario, le segnalazioni informative sono cancellate automaticamente allo sca- dere del periodo di riesame (par. 7).
Art. 54: «Periodo di riesame delle segnalazioni di oggetti»
Il paragrafo 3 è completato con un rimando al nuovo articolo 37 bis. Le segnalazioni di oggetti inserite secondo tale articolo sono riesaminate conformemente all’articolo 53 (summenzionato), se collegate alla segnalazione informativa di una persona.
Art. 55: «Cancellazione delle segnalazioni»
Le modalità di cancellazione di segnalazioni informative sono definite nel nuovo para- grafo 4 bis:
«Le segnalazioni informative a norma dell’articolo 37 bis sono cancellate
a) allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all’articolo 53; o
b) su decisione dell’autorità competente dello Stato membro segnalante, anche, se del caso, su proposta di Europol».
Anche il paragrafo 7 è completato con un rimando al nuovo articolo 37 bis. La segna- lazione di oggetti inserita nel SIS è cancellata, se la segnalazione informativa relativa alla persona alla quale si ricollega l’oggetto è cancellata conformemente al presente articolo.
Art. 56: «Trattamento dei dati SIS»
I paragrafi 1 e 5 sono completati con un rimando al nuovo articolo 37 bis. I dati in rela- zione con una segnalazione informativa devono essere di principio trattati unicamente per le finalità stabilite dall’articolo 37 bis (par. 1). Si può derogare da tale norma unica- mente in casi giustificati «dalla necessità di prevenire una minaccia grave ed imminente per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave» (par. 5). In tale caso occorre ottenere l’au- torizzazione preventiva dello Stato segnalante.
Art. 74: «Controllo e statistiche»
Il nuovo paragrafo 5 bis prevede che gli «Stati membri, Europol ed eu-LISA forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per contribuire alla valutazione e alle re- lazioni di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2016/794».
Art. 79: «Entrata in vigore, inizio delle attività e applicazione»
Il nuovo paragrafo 7 disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni sulle segnalazioni informative. Quando gli Stati membri avranno adottato le disposizioni tecniche e pro- cedurali necessarie per trattare le segnalazioni informative, la Commissione, a sua volta, adotterà una decisione che stabilisce la data a decorrere dalla quale gli Stati