Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine

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sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. La modifica della LSIP si fonda sull’arti- colo 57 capoverso 2 Cost. che legittima la Confederazione a coordinare con i Cantoni i suoi sforzi nel settore della sicurezza interna e sulla competenza dell’Assemblea fe- derale a trattare questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non at- tribuite ad altre autorità (art. 173 cpv. 2 Cost.).

L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, sempreché per la loro conclusione non sia responsabile il Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento [LParl; RS 171.10] e art. 7a cpv. 1 LOGA). Nel presente caso, il Consiglio federale non dispone della competenza auto- noma di conclusione ai fini del recepimento del presente regolamento dell’UE.

Il decreto federale (art. 24 cpv. 3 LParl) sottostà al referendum facoltativo visto che lo scambio di note comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto o che la sua attuazione richiede l’emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). Ne consegue che le modifiche di legge legate alla trasposizione dello scambio di note possono essere incluse nel decreto federale (art. 141a cpv. 2 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie i propri obblighi sanciti dall’AAS. L’inserimento di segnalazioni informative nel SIS su proposta di Europol, come sancito dal regolamento (UE) 2022/1190, sarà subordinato alle usuali verifiche eseguite prima di ogni segnalazione nel SIS. Le misure previste sono compatibili con la Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) e gli altri impegni internazionale della Svizzera in tale ambito. La trasposizione del presente re- golamento e le concomitanti modifiche di legge sono quindi conformi al diritto interna- zionale.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati nazionali che sono di durata indetermina e indenunciabili (n. 1), pre- vedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposi- zioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).

Il presente scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/1190 è concluso a tempo indeterminato, ma può essere denunciato in qualsiasi momento e non prevede alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. La sua trasposizione richiede tuttavia una revisione parziale della LSIP. Il decreto federale che approva e traspone lo scambio di note va quindi sottoposto a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea fe- derale approva mediante decreto federale i trattati internazionali che sottostanno a re- ferendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre