Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine
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Art. 15 cpv. 1 lett. kbis
RIPOL è il sistema sorgente per le segnalazioni nel SIS (v. n. 3.2). Il catalogo dei com- piti di cui all’articolo 15 LSIP va quindi completato con le segnalazioni informative su proposta di Europol.
Per motivi tecnici, le segnalazioni nel SIS possono essere effettuate a livello nazionale soltanto tramite RIPOL. Questa vale anche per le segnalazioni informative su cittadini di Paesi terzi che costituiscono la nuova categoria di segnalazione nel SIS. Anche le segnalazioni informative devono quindi essere integrate nell’articolo 15 capoverso 1 aggiungendo la nuova lettera kbis. A livello di contenuto, le segnalazioni informative su cittadini di Paesi terzi si distinguono dalle segnalazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera k su un punto centrale: possono essere avviate o proposte unicamente da Eu- ropol e non sono quindi effettuate come segnalazioni puramente nazionali. Questa par- ticolarità è evidenziata dal rimando agli articoli 37 bis e 37 ter del regolamento «SIS polizia».
Conformemente al vigente articolo 15 capoverso 3 lettera a LSIP, fedpol è autorizzato a diffondere segnalazioni tramite RIPOL «per l’adempimento dei compiti secondo il ca- poverso 1». Con la presente modifica, rientrano ora tra questi compiti anche le segna- lazioni informative su cittadini di Paesi terzi inserite su proposta di Europol.
Art. 16 cpv. 2 lett. gbis
L’elenco dei compiti nel N-SIS di cui all’articolo 16 capoverso 2 è completato dalla let- tera gbische disciplina il nuovo compito di diffondere le segnalazioni informative se- condo gli articoli 37 bis e 37 ter del regolamento «SIS polizia» e che sancisce quindi questa nuova categoria di segnalazione anche nel diritto nazionale.
Art. 16 cpv. 4, frase introduttiva, nonché cpv. 4bis
Frase introduttiva
Conformemente alla versione vigente della frase introduttiva dell’articolo 16 capo- verso 4 i compiti di cui al capoverso 2 possono essere adempiuti dalle dieci autorità o categorie di autorità elencate al capoverso 4. Il fatto che la diffusione delle segnalazioni informative su proposta di Europol di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera gbisAP-LSIP è una prerogativa di fedpol (v. sotto, commento al cpv. 4bis), rende necessario limitare il riferimento nella frase introduttiva del capoverso 4. Secondo il tenore vigente, quest’ultima fa riferimento ai «compiti di cui al capoverso 2» e deve quindi essere mo- dificata in modo da restringere il campo ai «compiti di cui al capoverso 2 lettere a–g e h–r».
A prescindere dall’introduzione del nuovo strumento delle segnalazioni informative su cittadini di Paesi terzi, la presente modifica di legge costituisce l’opportunità per otti- mizzare il tenore vigente della frase introduttiva sul piano redazionale: la formulazione secondo cui i vari uffici menzionati possano «comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS» è fuorviante visto che lascia intendere che l’N-SIS sia un sistema d’informa- zione autonomo nel quale le segnalazioni in questione vengono «inserite». In realtà, le segnalazioni della Svizzera nel SIS sono tecnicamente inserite nel Sistema d’informa- zione centrale di Schengen (CS-SIS). L’espressione «N-SIS» non designa invece un sistema d’informazione autonomo, bensì l’intero sistema nazionale che comprende SI- RENE-IT, «Schengen national adapter», «Schengen national interface», «Alert mana- ger» e, elemento particolarmente importante nella fattispecie, la copia nazionale del SIS (NS-SIS, diversamente dal CS-SIS). Il tenore della disposizione va quindi adeguato lasciando invariato il contenuto.