Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine
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2 milioni di franchi e non sottostà quindi alla regolamentazione concernente il freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale
La modifica di legge proposta nel quadro della trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190 rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.): la Confede- razione non assolve nuovi compiti finora svolti dai Cantoni. L’avamprogetto non pregiu- dica la ripartizione dei compiti o l’adempimento dei compiti da parte della Confedera- zione e dei Cantoni.
È rispettato anche il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.): il progetto non dovrebbe generare costi aggiuntivi per i Cantoni e la sua trasposizione compete alla Confederazione. In questo modo è rispettata la concordanza tra finanziatori e de- cisori prescritta dal principio di equivalenza fiscale.
6.6 Protezione dei dati
Il regolamento (UE) 2022/1190 disciplina il nuovo strumento delle segnalazioni infor- mative su proposta di Europol e costituisce un’integrazione puntuale del regolamento «SIS polizia» che non richiede, a livello europeo, norme supplementari in materia di protezione dei dati. Le pertinenti diposizioni del regolamento «SIS polizia» si applicano pertanto senza modifica alle nuove segnalazioni informative previste, quindi nella forma in cui sono state recepite nel diritto nazionale nell’ambito del progetto del Consiglio federale del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto sviz- zero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Svi- luppi dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sul sistema d'infor- mazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. Per quanto riguarda la protezione e la sicurezza dei dati è quindi possibile fare riferimento alle spiegazioni fornite dal Consi- glio federale nell’ambito di tale messaggio11. Eccezion fatta per le norme specifiche del regolamento «SIS polizia», il trattamento dei dati in relazione con le segnalazioni infor- mative sottostà al regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento [UE] 2016/67912) e al regolamento (UE) 2018/172513 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE14.
L’applicazione del regolamento (UE) 2022/1190 è soggetta al controllo del Garante europeo per la protezione dei dati15. Quest’ultimo è stato consultato prima dell’adozione del regolamento. In Svizzera, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della tra- sparenza svolge una funzione di vigilanza simile (art. 49 segg. della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1). Come gli altri Stati Schen- gen, anche la Svizzera deve pertanto garantire che il trattamento dei dati legati alle segnalazioni nel SIS avvenga in conformità delle pertinenti norme.
11 FF 2020 3117, in particolare 3138 segg.
12 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
13 GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
14 Cfr. consid. 10 del regolamento (UE) 2022/1190
15 Cfr. consid. 22 del regolamento (UE) 2022/1190 21/23