Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine
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Cpv. 4bis
La competenza di Europol di rivolgersi alla Svizzera proponendo una segnalazione in- formativa è un elemento direttamente applicabile dell’articolo 37 bis del regolamento «SIS polizia». Il compito dello Stato Schengen, previsto dall’articolo 37 bis paragrafo 6 di tale regolamento, di verificare e analizzare la proposta di Europol relativa all’inseri- mento di una segnalazione informativa nel SIS e di decidere se procedere a tale regi- strazione, è attribuito a fedpol. Per la Svizzera, fedpol costituisce infatti il destinatario finale esclusivo del canale di informazione SIENA per lo scambio di informazioni con Europol (v. n. 3.2).
Allegato
Le segnalazioni informative dipendono da un catalogo di reati: secondo l’articolo 37 bis paragrafo 2 del regolamento «SIS polizia» lo scopo delle segnalazioni informative è «di informare gli utenti finali che interrogano il SIS del presunto coinvolgimento di cittadini di paesi terzi in reati di terrorismo o in altre forme gravi di criminalità elencate all’alle- gato I del regolamento (UE) 2016/794, al fine di ottenere le informazioni di cui all’arti- colo 37 ter del presente regolamento». Questo catalogo di reati costituisce il nuovo al- legato 4 AP-LSIP.
L’allegato elenca nella colonna a sinistra le forme di criminalità di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794 e nella colonna a destra le fattispecie penali equivalenti secondo il diritto svizzero (CP e diritto penale accessorio). La categorizzazione operata dal regolamento «SIS polizia» delle forme di criminalità quali «reati di terrorismo o […] altre forme gravi di criminalità» (art. 37 bis par. 2), determinanti per la diffusione di se- gnalazioni informative, è interpretata in modo tale che le equivalenti fattispecie penali contemplate dal diritto svizzero costituiscono gravi reati, e più precisamente crimini e delitti (art. 10 cpv. 2 e 3 CP). Il catalogo dei reati si ispira a quello dell’allegato 1 della legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2) che si orienta, a sua volta, alle forme di criminalità cui si applica la decisione quadro 2002/584/GAI10 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di con- segna tra Stati membri. Oltre all’elenco delle pertinenti forme di criminalità di cui all’al- legato I del regolamento (UE) 2016/794, il regolamento «SIS polizia» non fissa prescri- zioni supplementari per il catalogo di reati secondo il diritto nazionale, per esempio una comminatoria penale minima.
Va inoltre evidenziato che il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio non fa parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento e il suo allegato I non espletano pertanto alcun effetto giuridicamente vincolante per la Svizzera. Occorre tut- tavia tenerne conto nell’ambito della trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190 e riprodurre il contenuto dell’allegato I nel diritto nazionale. L’introduzione dell’allegato 4 AP-LSIP avviene in questo contesto.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il regolamento (UE) 2022/1190 non crea alcuna banca dati nuova né canali supple- mentari, visto che si tratta di un adeguamento mirato del SIS. Da un punto di vista tecnico, la sua trasposizione si concentrerà sulle due tappe principali menzionate in precedenza: l’inserimento di segnalazioni informative nel SIS su proposta di Europol e
10 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1 18/23