Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine
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dell’Unione […], su una proposta di Europol […] sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità di paesi terzi o da organizzazioni internazionali».
L’obiettivo di queste segnalazioni è illustrato al paragrafo 2 e consiste nell’informare gli utenti finali del SIS del presunto coinvolgimento di cittadini di Paesi terzi in reati di ter- rorismo o in altre gravi forme di criminalità elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/794 concernente il mandato di Europol, al fine di ottenere le informazioni di cui all’articolo 37 ter del presente regolamento.
Come precisato nel paragrafo 3, Europol propone agli Stati membri di inserire segna- lazioni informative nel SIS soltanto se esistono indizi concreti che la persona intenda commettere o stia commettendo un reato di terrorismo o un altro reato grave di cui al paragrafo 2 e se la valutazione globale sulla persona fa supporre che commetterà real- mente un simile reato.
Il paragrafo 4 definisce ulteriori requisiti: Europol può proporre di inserire nel SIS una segnalazione informativa soltanto dopo aver stabilito che la segnalazione è necessaria e giustificata. A tal fine esegue un’analisi dell’affidabilità e dell’accuratezza delle infor- mazioni ricevute e procede a un’interrogazione nel SIS per verificare che non esista già una segnalazione.
Se questi requisiti sono soddisfatti, Europol può mettere a disposizione degli Stati mem- bri le informazioni in suo possesso e proporre a uno o più Stati membri di inserire una segnalazione informativa nel SIS. Europol deve informare gli Stati membri in merito a eventuali aggiunte e modifiche o inesattezze nei dati (par. 5).
Lo Stato membro cui Europol ha proposto di inserire la segnalazione informativa, deve verificare e analizzare i dati forniti da Europol. L’inserimento nel SIS della segnalazione informativa è a discrezione dello Stato membro, che decide se procedervi o meno (par. 6).
Lo Stato segnalante deve informare dell’avvenuto inserimento gli altri Stati membri ed Europol tramite lo scambio di informazioni supplementari (par. 7). Secondo il para- grafo 9 occorre informare gli altri Stati membri ed Europol in merito all’esito dell’analisi dei dati e alla decisione di registrare o meno la segnalazione informativa nel SIS, entro un periodo di 12 mesi dalla proposta di inserimento da parte di Europol. Gli Stati mem- bri possono tuttavia decidere di non introdurre la segnalazione informativa proposta da Europol o, previo adempimento dei requisiti necessari, di inserire un altro tipo di segna- lazione sulla stessa persona (par. 8).
Una volta registrata la segnalazione nel SIS, i paragrafi 10 e 11 statuiscono che Euro- pol debba trasmettere senza indugio allo Stato segnalante pertinenti dati complemen- tari o modificati relativi alla segnalazione informativa e che debba informare al più pre- sto tale Stato se è in possesso di elementi a dimostrazione del fatto che i dati registrati nel SIS siano di fatto inesatti o siano stati archiviati illecitamente (obblighi simili a quelli previsti dal par. 5). Lo Stato segnalante è quindi tenuto a verificare le informazioni ot- tenute e, se necessario, a rettificare o cancellare i dati in questione.
Il paragrafo 12 prevede inoltre che Europol possa proporre agli Stati membri l’inseri- mento di segnalazioni di oggetti, se sussistono indizi concreti che tali oggetti siano col- legati a una persona oggetto di una segnalazione informativa. In tal caso la segnala- zione informativa e la segnalazione di oggetti vengono connesse tra loro.
In vista dell’attuazione di questo nuovo tipo di segnalazione nel SIS, il paragrafo 13 sancisce che gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, ag- giornare e cancellare nel SIS le segnalazioni informative. Il paragrafo 15 legittima la Commissione ad adottare gli atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme