Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine
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se la Svizzera sarà autorizzata «soltanto» a trattare i riscontri positivi correlati alle se- gnalazioni informative registrate da Stati membri di Europol senza poter introdurre, a sua volta, simili segnalazioni. La difficoltà risiedeva nel fatto che il regolamento è con- siderato uno sviluppo dell’acquis di Schengen che di norma ha carattere vincolante per la Svizzera, pur disciplinando le attività legate a Europol di cui la Svizzera non fa parte. Il nostro Paese ha atteso fino alla prima metà del 2023 per ottenere una risposta chiara della Commissione europea: Europol potrà rivolgersi anche alla Svizzera per far regi- strare segnalazioni nel SIS.
1.3 Procedura per il recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
Con la firma dell’AAS il 26 ottobre 2004, la Svizzera s’impegna, conformemente all’ar- ticolo 2 paragrafo 3 AAS a recepire di principio tutti gli atti giuridici emanati dall’UE in qualità di sviluppi dell’acquis di Schengen e, laddove necessario, a trasporli nel proprio diritto nazionale.
L’articolo 7 AAS fissa una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen. In primis, l’UE notifica «immediatamente» alla Sviz- zera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schen- gen. La Svizzera in seguito dispone di 30 giorni per informare l’istituzione europea com- petente (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se intende recepire lo sviluppo ed entro quale termine. I 30 giorni iniziano a decorrere a partire dalla data dell’adozione dell’atto giuridico da parte dell’UE (art. 7 par. 2 AAS).
Se lo sviluppo in questione è giuridicamente vincolante, la notifica dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, per la Svizzera, è equi- parato a un trattato di diritto internazionale. Secondo le disposizioni costituzionali, que- sto trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal popolo.
Il regolamento (UE) 2022/1190 sottoposto alla Svizzera per recepimento ha carattere vincolante e deve quindi essere oggetto di uno scambio di note.
Nella fattispecie, l’approvazione dello scambio di note è di competenza dell’Assemblea federale. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b AAS la Svizzera ha notifi- cato all’UE, nella sua nota di risposta del 17 agosto 2022 concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/1190, che lo scambio di note potrà entrare in vigore soltanto nella data in cui la Svizzera notificherà l’adempimento dei requisiti costituzionali. Nella fattispecie, la Svizzera dispone, per recepire e trasporre nel diritto nazionale lo sviluppo dell’acquis di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti in questione da parte del Consiglio dell’UE. Questi due anni comprendono anche il tempo necessario per svolgere un eventuale referendum.
Non appena la procedura nazionale è conclusa e tutti i requisiti costituzionali legati al recepimento e alla trasposizione dell’atto giuridico sono soddisfatti, la Svizzera informa immediatamente per iscritto il Consiglio dell’UE e la Commissione. La Svizzera comu- nica questa informazione, equiparata alla ratifica di uno scambio di note, al Consiglio dell’UE e alla Commissione subito dopo la scadenza del termine referendario (o, in caso di referendum, dopo la votazione; art. 7 par. 2 lett. b AAS).
Se la Svizzera non recepisce e non traspone uno sviluppo dell’acquis di Schengen entro i termini impartiti, rischia di porre fine all’intera cooperazione Schengen e quindi anche all’intera cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con art. 14 par. 2 dell’Accordo di associazione alla normativa di Dublino [AAD; RS 0.142.392.68]).