Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Stato che ha ricevuto la proposta di Europol (Stato segnalante) lo ritiene necessario e giustificato. È inoltre previsto che Europol possa proporre agli Stati membri di diffon- dere segnalazioni di oggetti, se tali oggetti sono collegati a una persona già oggetto di una segnalazione informativa. Il regolamento (UE) 2022/1190 non influisce sul fatto che Europol non possa inserire autonomamente segnalazioni nel SIS, una prerogativa che resta infatti appannaggio degli Stati Schengen.
In caso di riscontro positivo su una segnalazione informativa ottenuto durante un con- trollo, il regolamento (UE) 2022/1190 prevede che lo Stato in cui si è verificato tale riscontro (Stato di esecuzione) raccolga e trasmetta allo Stato segnalante le informa- zioni necessarie, segnatamente le informazioni sulla localizzazione della persona in questione, l’itinerario, le persone che la accompagnano e gli oggetti trasportati. Precisa inoltre che lo Stato di esecuzione deve assicurare la raccolta discreta del maggior nu- mero possibile di informazioni durante le attività abituali svolte dalle sue autorità nazio- nali competenti. La raccolta di queste informazioni non deve compromettere la natura discreta dei controlli e la persona oggetto della segnalazione informativa non deve in alcun modo essere informata dell’esistenza di tale segnalazione. Il regolamento (UE) 2022/1190 disciplina infine che le informazioni debbano essere trasmesse allo Stato segnalante e a Europol.
La trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190 richiede la revisione parziale della LSIP.