Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 23 pagine

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fedpol. Compete a questo servizio decidere se la Svizzera accetta la proposta di se- gnalazione informativa e procedere alla registrazione nel SIS. Il servizio verifica e ana- lizza dunque la proposta di Europol relativa all’inserimento della segnalazione informa- tiva (art. 37 bis par. 6 del regolamento [UE] 2022/1190), concentrandosi sull’affidabilità della fonte delle informazioni e sull’accuratezza delle informazioni sulla persona inte- ressata. A tal fine può chiedere, se necessario, informazioni complementari a Europol. Questo processo di verifica si svolge all’interno di fedpol e sarà disciplinato a un livello di regolamentazione inferiore. Su questa base, il servizio deve poter giungere alla con- clusione che vi sono motivi sufficienti per ritenere che la persona interessata abbia commesso un reato grave di competenza di Europol di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794, vi abbia partecipato o intenda commetterlo. L’obiettivo è di determinare se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza di un caso specifico giustifichino l’inse- rimento della segnalazione informativa nel SIS (consid. 8 del regolamento [UE] 2022/1190).

Il servizio responsabile di fedpol informa gli altri Stati Schengen ed Europol della deci- sione di dare seguito o meno alla proposta di Europol relativa alla segnalazione infor- mativa (art. 37 bis par. 9 del regolamento [UE] 2022/1190). In caso affermativo, registra la ricerca in RIPOL, dove attiva anche la ricerca nel SIS.

Seconda tappa: comunicazione di riscontri positivi

In caso di riscontro positivo su una segnalazione informativa ai sensi dell’articolo 37 bis del regolamento [UE] 2022/1190 (tramite la Svizzera o un altro Stato Schengen), l’uffi- cio SIRENE avvia le «misure necessarie» come per qualsiasi altra segnalazione di persone secondo il vigente articolo 9 lettera abisdell’ordinanza N-SIS. L’articolo 37 bis definisce la misura da eseguire nello specifico in virtù del diritto europeo. I dettagli a livello di diritto nazionale sono disciplinati nell’ambito della modifica dell’ordinanza N-SIS (v. n. 3.1). Se vi è un riscontro positivo, l’ufficio SIRENE informa Europol e gli altri Stati membri (art. 48 par. 8 lett. b del regolamento [UE] 2022/1190). Funge inoltre da interlocutore per le autorità partner nazionali in caso di riscontro positivo (art. 355e cpv. 2 CP).

4 Commento ai singoli articoli

Osservazione preliminare sulla sistematica legislativa del nuovo disciplinamento nella LSIP

Il regolamento (UE) 2022/1190 aggiunge la segnalazione informativa su cittadini di Paesi terzi alle categorie di segnalazione già previste dal regolamento «SIS polizia». Vista la vicinanza materiale con le segnalazioni per la ricerca di persone e oggetti di cui all’articolo 36 del regolamento «SIS polizia» (misure corrispondenti previste all’art. 37), le nuove segnalazioni informative sono state introdotte come articolo 37 bis e il disciplinamento delle pertinenti misure come articolo 37 ter. Nel diritto nazionale la segnalazione di cui all’articolo 36 del regolamento «SIS polizia» era stata trasposta nell’articolo 16 capoverso 2 lettera g LSIP. Per motivi di vicinanza materiale, anche la nuova disposizione sulla segnalazione informativa relativa a cittadini di Paesi terzi è quindi introdotta, nel diritto nazionale, all’articolo 16 capoverso 2 lettera gbisAP-LSIP. La necessità di disciplinare le segnalazioni informative per il sistema d’informazione RIPOL è trasposta, sempre per le stesse ragioni di vicinanza materiale, nell’articolo 15 capoverso 1 lettera kbisAP-LSIP che è inserito direttamente dopo l’articolo 15 capo- verso 1 lettera k LSIP.