Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine

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pertanto essere classificati come dati personali potenzialmente degni di particolare protezione, la cui divulgazione richiede una base giuridica formale ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 LPD in combinato disposto con l’articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD. Non essendovi una simile base negli articoli 89o–89r LCStr, saranno comunicati solo i dati anonimizzati e i dati fattuali, ossia quelli provenienti dal sistema di valutazione.

Cpv. 1 e 2: l’USTRA potrà comunicare i dati pertinenti, eventualmente sulla base di una convenzione sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, in cui sono specificati in particolare lo scopo dell’utilizzo e il trattamento consentito e, facoltativamente, concessi i diritti di accesso al sistema di valutazione. A seconda dell’estensione della divulgazione, l’Ufficio potrà anche decidere di non stipulare alcuna convenzione.

La comunicazione dei dati avverrà principalmente tramite l’invio di set di dati grezzi o autorizzando un accesso protetto al sistema di valutazione, in cui potranno essere effettuate analisi statistiche entro determinati limiti.

Cpv. 3: i dati saranno resi noti solo dopo la pubblicazione, effettuata nella primavera dell’anno successivo.

Art. 21 Sicurezza delle informazioni

Cpv. 1: l’USTRA garantirà la sicurezza delle informazioni proteggendo il sistema da accessi non autorizzati, abusi, manipolazioni e perdite. In conformità con l’articolo 17 capoverso 3, effettuerà regolarmente verifiche di plausibilità, contribuendo così alla correttezza e alla qualità dei dati. L’attuazione dei provvedimenti tecnici e organizzativi è disciplinata dalle norme in materia di protezione dei dati, in particolare gli articoli 7 e 8 LPD e le disposizioni dell’OPDa.

Cpv. 2: gli enti autorizzati all’accesso dovranno garantire la protezione dei dati nel loro ambito di competenza adottando i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi.

Cpv. 3: l’USTRA dovrà assicurarsi che attraverso la comunicazione dei dati anonimizzati non si possa risalire all’identità delle persone interessate.

Cpv. 4: data la sensibilità dei dati personali, le operazioni dovranno essere registrate per motivi di tracciabilità.

Art. 22 Notifiche all’USTRA

Lett. a e b: il numero delle aziende e dei veicoli immatricolati nel Cantone i cui conducenti sono soggetti all’OLR 1 devono essere notificato all’USTRA per adempiere agli obblighi relativi alla densità dei controlli di cui all’articolo 20 capoverso 2 OCCS e in conformità alla direttiva 2006/22/CE37 per quanto riguarda le verifiche dei periodi di lavoro, di guida e di riposo. Queste notifiche dei Cantoni all’USTRA, ovvero al SICC, sono necessarie per poter trasmettere all’UE il numero annuo effettivo delle imprese soggette all’OLR 1, in quanto nel SICC saranno registrate solo quelle controllate.

Lett. c: la disposizione relativa alla notifica di sanzioni per infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro, di guida e di riposo commesse da conducenti svizzeri nell’Unione

37 Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 1 sezione 2 ATT (RS 0.740.72).