Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine
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europea è ripresa dall’articolo 44 capoverso 1 lettera e OCCS, abrogato. Si vedano al riguardo i commenti all’articolo 6 capoverso 4.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 23 Adeguamento dell’allegato
Le variabili del sistema di rilevazione di cui all’allegato OSICC potranno, se necessario, essere modificate dall’USTRA. Una tale modifica dell’allegato non richiederà pertanto una revisione ordinaria dell’ordinanza, ma potrà essere effettuata mediante procedura semplificata (in virtù dell’art. 106 cpv. 1 LCStr), in modo da poter rispondere più rapidamente a nuove esigenze.
Art. 24 Modifica di un altro atto normativo
L’articolo riguarda la modifica dell’ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS).
Art. 1 Oggetto
Le notifiche e le rilevazioni statistiche saranno disciplinate nell’OSICC, motivo per cui la disposizione è adeguata di conseguenza.
Art. 21 cpv. 2 Controlli su strada
L’elenco dei dati consultabili dalle autorità di controllo tramite la tecnologia di comunicazione DSRC è finora definito nell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/201438 ripreso nell’ATT. Questo elenco, contenente inizialmente 11 voci e in seguito 12, non era stato redatto con precisione tecnica ed è stato pertanto aggiornato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/79939 inserito nell’ATT, portandolo a 19 e infine a 25 elementi di dati. Per garantire la precisione desiderata per l’attività di controllo, l’elenco è adattato ai requisiti dettagliati di cui all’appendice 14, punto 5.4.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 (tabella 14.3 Elementi di RtmData). Le indicazioni corrispondono alla versione modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 secondo l’allegato 2 numero 114 OETV e contengono anche informazioni sui tempi di guida. Come previsto dalla normativa europea aggiornata, è aggiunta l’informazione in merito all’ultima geoposizione di cui il tachigrafo ha verificato l’autenticità (RTM20 o art. 21 cpv. 2 lett. t AP-OCCS).
Le condizioni insolite registrate dal tachigrafo non implicano necessariamente una violazione degli obblighi del conducente. Nelle lettere u–y sono pertanto aggiunte informazioni volte a indicare un eventuale superamento del tempo di guida secondo l’articolo 5 OLR 1 al momento della consultazione (RTM21–RTM25). Queste informazioni completano il quadro relativo alla corretta registrazione dei tempi di lavoro, guida e riposo nel processo di preselezione per i controlli su strada.
38 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1. modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1054, GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1, fatta eccezione per l’articolo 7 sulla protezione dei dati.
39 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/980, GU L 134 del 22.5.2023, pag. 28.