Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine
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Lett. d: controlli aziendali relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo
l’articolo 22 OCCS, ma non quelli concernenti le merci pericolose secondo l’articolo 27 OCCS, in quanto non sussistono obblighi di reporting.
Nel caso di controlli su veicoli per il trasporto di cose sono registrati i dati relativi alla velocità solo se il veicolo trattore o la combinazione di veicoli hanno una velocità massima di oltre 40 km/h o se sono immatricolati per uso commerciale. Questa norma secondo la quale devono essere registrati solo i mezzi menzionati e non le automobili si applica anche al trasporto di merci pericolose. Nonostante l’articolo 2, lettera a, della direttiva (UE) 2022/199926 di cui all’allegato dell’ATT stabilisca che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni sulle merci pericolose tutti i veicoli con quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, il numero di veicoli a motore a quattro ruote con velocità massima compresa tra 25 e 40 km/h impiegati per il trasporto di merci pericolose è piuttosto ridotto. Pertanto, per motivi di proporzionalità e di coerenza, non è richiesta la registrazione nel SICC. Si ricorda che questo articolo stabilisce solo i dati da inserire nel SICC e non prescrive quali veicoli devono es-
sere controllati dalle autorità.
Cpv. 2: è possibile inserire nel sistema di rilevazione verbali d’interrogatorio e rapporti di denuncia.
Cpv. 3: questa disposizione disciplina le procedure di controllo e la responsabilità ai sensi dell’articolo 33 LPD. Sono responsabili della qualità e della correttezza dei dati in primo luogo le autorità competenti per la loro registrazione. Se un’autorità constata dati errati o incompleti, dovrà provvedere immediatamente alla loro rettifica o integrazione.
Cpv. 4: l’inserimento e la trasmissione dei dati sono soggetti a scadenze al fine di consentire la redazione tempestiva dei rapporti e la pubblicazione della statistica sui controlli della circolazione stradale. Si basano sull’articolo 44 capoverso 1 lettere a–c ed e OCCS e sull’articolo 37 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 200827 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) che disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura ai sensi dell’articolo 44 capoverso 2 OCCS. È inoltre ripresa la deroga di cui all’articolo 37 capoverso 2 OOCCS-USTRA relativa a eventuali termini di notifica differenti in virtù di una convenzione sulle prestazioni.
Le notifiche dei Cantoni all’USTRA di infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro, guida e riposo commesse da conducenti stranieri in Svizzera e delle sanzioni inflitte, di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera e OCCS, sono volte a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/200628 ripreso nell’ATT, secondo il quale l’USTRA deve fornire regolarmente alla Commissione europea informazioni pertinenti (sotto forma di dati statistici) sull’interpretazione e l’applicazione nazionali del suddetto regolamento. Poiché le infrazioni riscontrate saranno registrate nel SICC, le notifiche dei Cantoni non sono più esplicitamente richieste.
26Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 1 sezione 3 ATT (RS 0.740.72).
27 RS 741.013.1
28Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 1 sezione 3 ATT (RS