Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine

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Cpv. 1: le autorità coinvolte garantiranno la sicurezza delle informazioni e il trattamento legittimo dei dati per tutti i sistemi e le applicazioni a monte del SICC. Provvederanno al trattamento conforme dei dati raccolti, in particolare restringendo l’accesso ai soggetti necessari, adottando misure tecniche e organizzative e limitando la durata del trattamento allo stretto necessario.

Cpv. 2: in caso di constatazione di irregolarità, ad esempio nell’ambito della sicurezza delle informazioni nel SICC (ad es. perdita, falsificazione o divulgazione indesiderata), l’autorità dovrà immediatamente adottare misure tecniche e organizzative adeguate e informare l’USTRA dell’accaduto e dei provvedimenti adottati, come parte della sicurezza delle informazioni, il cui scopo è garantire riservatezza, disponibilità e integrità delle informazioni e stabilire le competenze.

Cpv. 3: l’USTRA si limiterà a controlli formali, verificando periodicamente completezza e plausibilità. Potrà apportare direttamente le integrazioni o correzioni necessarie nel SICC o affidare questo compito all’autorità che ha registrato i dati.

Art. 18 Statistica dei controlli della circolazione stradale

In base all’articolo 89o capoverso 1 LCStr, all’USTRA compete la compilazione della statistica dei controlli della circolazione stradale. In questo contesto l’Ufficio è responsabile dell’analisi dei dati raccolti in tutta la Svizzera, in quanto redige e pubblica la statistica annuale sui controlli del traffico pesante34. Prima di pubblicarla, la mette a disposizione delle autorità cantonali e dell’UDSC.

Art. 19 Rapporti dell’USTRA

Lett. a: gli obblighi di reporting ai sensi dell’articolo 46 OCCS, derivanti dall’allegato 1 sezioni 2 e 3 della versione vigente dell’ATT, sono inseriti nell’OSICC in virtù del contesto fattuale e abrogati nell’OCCS. Riguardano i rapporti sui controlli delle merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2022/1999, dal 2025 biennali in virtù della decisione (UE) 2024/125435, i controlli OLR di cui all’articolo 3 della direttiva 2006/22/CE e all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 nonché i controlli tecnici su strada di cui all’articolo 6 della direttiva 2000/30/CE, che continua a fare fede per la Svizzera e prevede anch’essa una periodicità biennale.

Lett. b: l’obbligo di redigere rapporti destinati all’ITF deriva dalle decisioni ministeriali. L’ultima decisione ministeriale, risalente al 1° maggio 2003, prevede la redazione ogni due anni di un rapporto sull’attuazione delle disposizioni dell’Accordo europeo del 1° luglio 197036 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) o di regolamenti equivalenti.

Art. 20 Comunicazione dei dati

I dati contenuti nel sistema di rilevazione derivano dalle constatazioni effettuate dalla polizia durante i controlli stradali e sono successivamente utilizzati in denunce. Devono

34https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/traffico-pesante-e-trasporto-di-merci-pericolose/schwerverkehrskontrollen/statistica-trafficopesante.html.

35Decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 1 sezione 3 ATT (RS

0.740.72).

36 RS 0.822.725.22