Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine
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Anche l’obbligo di notificare le sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti svizzeri in uno Stato membro dell’Unione europea di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera e OCCS può essere abrogato, essendo ora sancito dall’articolo 22 OSICC (Notifiche all’USTRA).
Cpv. 5: la rettifica e l’integrazione di dati d’intesa con l’USTRA sono intese a garantire statistiche e rapporti contenenti dati di base corretti e significativi.
Cpv. 6: è stabilito l’obbligo di rettifica e integrazione di dati nel sistema di rilevazione attraverso le interfacce e le procedure definite nel regolamento per il trattamento dei dati.
Art. 7 Collegamento con dati contenuti in altre fonti
Secondo l’articolo 89s lettera a LCStr, i dati provenienti da altri sistemi di informazione nell’ambito della circolazione stradale possono essere ripresi nel sistema di rilevazione o collegati ad esso per verificare e completare i set di dati. Le autorità saranno supportate nella registrazione dei dati dalla possibilità di collegare le informazioni dei sottosistemi SIAC Persone e SIAC Veicoli con il SICC e quindi di riprendere direttamente, ad esempio, il codice di identificazione personale PIN o i dati dei veicoli già presenti. Sarà inoltre possibile controllare lo stato della carta del conducente nel SIAC Persone. Ne beneficeranno la qualità dei dati e la durata delle procedure di controllo.
Art. 8 Trasferimento dei dati al sistema di valutazione
Uno degli scopi principali del SICC è quello di elaborare analisi significative sui controlli. A tal fine, i dati di cui all’allegato numeri 1–6 dovranno essere trasferiti dal sistema di rilevazione al sistema di valutazione, dotato di apposite funzioni. La pseudonimizzazione sarà effettuata tenendo conto delle linee guida sulle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati (TOM) dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
Art. 9 Autorizzazioni di accesso
Cpv. 1: i servizi dell’USTRA competenti per il SICC avranno accesso ai dati del sistema di rilevazione. Gli accessi al sistema e ai dati saranno registrati in conformità all’articolo 21 capoverso 4.
Cpv. 2: le autorità cantonali competenti avranno accesso ai dati da esse registrati o trasmessi tramite il loro sistema cantonale a monte, conformemente alle disposizioni dell’articolo 89r capoverso 1 lettera b LCStr.
Cpv. 3: nel quadro della sua competenza ai sensi dell’articolo 4 OCCS, l’UDSC avrà accesso ai dati da esso registrati o trasmessi nel sistema di rilevazione mediante il proprio sistema a monte.
Cpv. 4: dovranno essere comunicate all’USTRA tutte le persone autorizzate ad accedere.
Art. 10 Distruzione e archiviazione dei dati
Cpv. 1: i dati del sistema di rilevazione saranno conservati per cinque anni dalla data del controllo, dopodiché saranno contrassegnati come destinati alla distruzione, purché