Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine
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cui agli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 202014 sulla protezione dei dati (LPD), secondo cui il Consiglio federale deve emanare disposizioni sui requisiti minimi per la sicurezza dei dati e disciplinare procedure di controllo e responsabilità nel caso in cui un organo federale tratti dati personali congiuntamente ad altri organi federali o autorità cantonali. Dal 1° settembre 2023 il trattamento dei dati di persone giuridiche non rientra più nella LPD, ma è disciplinato dalla legge del 21 marzo 199715 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Per questo motivo nell’ingresso si rimanda all’articolo 57r LOGA, il cui capoverso 1 stabilisce che gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, se lo esige l’adempimento di compiti definiti in una legge in senso formale. La pertinente disposizione giuridica formale per il trattamento dei dati di persone giuridiche si ricava dall’articolo 89q LCStr, che elenca i dati contenuti nel SICC, tra cui i dati di veicoli e soggetti interessati e quindi anche dei detentori, che sono spesso persone giuridiche.
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
L’OSICC disciplina i punti secondo le disposizioni di delega di cui agli articoli 89o capoverso 4, 89r capoverso 3 e 89t LCStr.
Art. 2 Struttura e finalità del sistema d’informazione
Cpv. 1: in conformità all’articolo 89o capoverso 2 lettere a e b LCStr, il SICC è composto da un sistema di rilevazione e un sistema di valutazione. Il primo contiene dati personali, il secondo dati fattuali e dati pseudonimizzati e anonimizzati. Secondo l’articolo 5 lettera c numero 5 LPD, i dati personali acquisiti dalle autorità di controllo sono considerati particolarmente degni di protezione in quanto, insieme ai risultati dei controlli, rimandano al perseguimento penale e in parte al sanzionamento della persona controllata. La suddivisione dei sistemi permette di elaborare i dati sensibili separatamente da quelli statistici in un ambiente chiuso e quindi di garantire la sicurezza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LDP, il quale stabilisce l’obbligo di adottare provvedimenti tecnici (e organizzativi) adeguati per proteggere i dati in funzione del rischio.
Cpv. 2: il presente capoverso riguarda i fini del sistema di rilevazione elencati nelle lettere seguenti.
Lett. a: essendo usato per registrare e archiviare i dati sui controlli secondo l’OCCS, il sistema di rilevazione contiene i dati raccolti nell’ambito di un accertamento stradale o aziendale16. In questo contesto le autorità possono anche effettuare analisi operative interne delle attività di controllo nel loro ambito di competenza, ad esempio riguardo a numero o tipo di veicoli controllati e infrazioni o alla durata media degli interventi.
Lett. b: il sistema di rilevazione è uno strumento di supporto nell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro i conducenti, in quanto permette alle autorità competenti di registrare nel SICC irregolarità constatate e infrazioni.
14RS 235.1
15 RS 172.010
16 Secondo gli art. 22 e 27 OCCS, i controlli in azienda rappresentano una sottocategoria dei controlli della circolazione stradale.