Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine
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una revisione normativa. Sarà infatti possibile identificare nessi e acquisire conoscenze sulle cause e i retroscena delle infrazioni o individuare, mediante il collegamento con i dati anonimizzati del Sistr, importanti correlazioni tra i dati dei controlli stradali e quelli degli incidenti e adottare misure adeguate. In tal modo, il SICC fornirà un importante contributo per aumentare la sicurezza generale sulle strade svizzere.
Il risultato di tale collegamento si concretizzerà in una rappresentazione statistica che non consente di risalire a persone o veicoli specifici, né rivela il numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone) o il numero di telaio o di matricola.
Cpv. 2: l’accesso e l’utilizzo dei dati sull’infrastruttura e sulla circolazione stradali sono disciplinati dalla legge del 5 ottobre 200730 sulla geoinformazione (LGI) e dall’ordinanza del 21 maggio 200831 sulla geoinformazione (OGI) per quanto riguarda i geodati, e dalla legge federale dell’8 marzo 196032 sulle strade nazionali (LSN) e dall’ordinanza del 7 novembre 200733 sulle strade nazionali (OSN) per quanto riguarda i dati tecnici relativi alle infrastrutture stradali nazionali. In tal modo sarà possibile effettuare analisi su base geografica, come la frequenza di infrazioni o di riversamenti del traffico su un particolare tratto stradale.
Cpv. 3: per il collegamento con i dati raccolti nell’ambito della legge sulla statistica federale si rimanda all’articolo 14a LStat.
Art. 15 Distruzione e archiviazione dei dati
Cpv. 1: poiché i dati pseudonimizzati possono teoricamente ancora essere collegati a una persona specifica e sono quindi dati personali, si applica, come per il sistema di rilevazione, il termine di distruzione di cinque anni.
Cpv. 2: non essendo soggetti a un termine di distruzione predefinito, i dati anonimizzati nel sistema di valutazione potranno essere utilizzati anche per serie storiche di dati.
Cpv. 3 e 4: nell’ambito dell’obbligo di offerta dei dati secondo l’articolo 6 LAr, i dati non più necessari e destinati alla distruzione saranno offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. Quest’obbligo si applica anche ai dati anonimizzati e ai dati fattuali.
Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 16 Diritto di informazione e di rettifica
I Cantoni e l’UDSC saranno responsabili dei dati che raccolgono e/o trasmettono e dovranno garantire i diritti di rettifica e di informazione delle persone interessate ai sensi degli articoli 6 capoverso 5 e 25 LPD. Le informazioni dovranno essere fornite entro 30 giorni, per iscritto (anche per via elettronica) e gratuitamente, e potranno essere richieste in un formato elettronico comune ai sensi dell’articolo 28 LPD. In alcuni casi la fornitura di informazioni potrà essere rifiutata, limitata o differita, in particolare per i motivi di cui all’articolo 26 LPD.
Art. 17 Qualità e rettifica dei dati
30RS 510.62
31 RS 510.620
32RS 725.11