Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine

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dal recepimento della direttiva 2014/47/UE8 nell’ATT. Per la Svizzera rimane pertanto valida la direttiva 2000/30/CE9 riportata nell’allegato dell’ATT.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202410 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202411 sul programma di legislatura 2023–2027.

L’emanazione dell’OSICC è tuttavia opportuna, in quanto nell’ambito del pacchetto normativo «Via sicura. Maggiore sicurezza sulle strade» (10.092) il Consiglio federale era stato incaricato di implementare tre sistemi di informazione disciplinandone organizzazione e gestione. Le disposizioni sui sistemi SIAC (art. 89a–89h LCStr) e SIStr (art. 89i–89n LCStr) e sulle deleghe in merito sono entrate in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2013, contemporaneamente alla messa in funzione delle applicazioni corrispondenti. È ora giunto il momento di rendere operativo anche il SICC e mettere in vigore le relative disposizioni esecutive.

2 Punti essenziali del progetto

La normativa proposta

La nuova ordinanza disciplina organizzazione, gestione e utilizzo del SICC nonché le rilevazioni statistiche connesse. Le disposizioni sulla banca dati centrale (ETC) di cui agli articoli 47 e 48 OCCS possono quindi essere abrogate.

Inoltre, ai fini di un’armonizzazione con il diritto UE, le disposizioni relative all’obbligo di presentare rapporti alla Commissione europea e all’ITF nell’ambito di accordi internazionali sono trasferite dall’articolo 46 OCCS nell’OSICC.

3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’OSICC si fonda sulle norme di delega di cui agli articoli 89o capoverso 4, 89r capoverso 3, 89t e 106 capoverso 1 LCStr. In considerazione del fatto che il SICC consente anche di verificare le prestazioni previste dalle convenzioni stipulate con i Cantoni per l’esecuzione dei controlli sul traffico pesante, esiste anche un nesso con le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 199712 sul traffico pesante (LTTP) e dell’articolo 53a LCStr, che non sono tuttavia citati nell’ingresso in quanto non contengono nessuna delega specifica. In conformità agli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 199213 sulla statistica federale (LStat), l’OSICC disciplina le rilevazioni statistiche necessarie e la partecipazione dei Cantoni. Le disposizioni dell’OSICC relative alla protezione dei dati si basano sulle norme di delega di

8Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE, GU L 342 del 27.9.2021, pag. 45.

9Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 1 sezione 3 ATT (RS 0.740.72).

10 FF 2024 525

11 FF 2024 1440

12 RS 641.81

13 RS 431.01