Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine

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abbiano soddisfatto la finalità del trattamento e non siano più necessari (in conformità all’art. 6 cpv. 4 LPD).

Cpv. 2: nell’ambito dell’obbligo di offerta di dati di cui all’articolo 38 capoverso 1 LPD e in combinato disposto con l’articolo 6 della legge del 26 giugno 199829 sull’archiviazione (LAr), i dati non più necessari e destinati alla distruzione saranno offerti all’Archivio federale per essere archiviati prima della distruzione.

Cpv. 3: l’USTRA distruggerà i dati dopo verifica del valore archivistico da parte dell’Archivio federale ed eventuale trasmissione a quest’ultimo.

Sezione 3: Sistema di valutazione

Art. 11 Contenuto

Il sistema di valutazione contiene i dati di cui all’allegato numeri 1–6 in forma pseudonimizzata o anonimizzata, ma non i verbali di interrogatorio e rapporti di polizia secondo l’allegato numero 7.

Art. 12 Autorizzazioni di accesso

Cpv. 1: i competenti servizi dell’USTRA avranno accesso ai dati del sistema di valutazione.

Cpv. 2 e 3: nel sistema di valutazione, le autorità responsabili secondo il diritto cantonale e l’UDSC avranno accesso ai dati da loro registrati.

Art. 13 Valutazione

Cpv. 1: l’USTRA potrà analizzare i dati del sistema di valutazione per i fini di cui all’articolo 2 capoverso 4.

Cpv. 2 e 3: le autorità cantonali, così come l’UDSC, potranno analizzare i dati a cui hanno accesso nell’ambito dei loro compiti legali, tra cui la redazione di statistiche operative e rapporti.

Art. 14 Collegamento con dati contenuti in altre fonti

Cpv. 1: ai fini dell’analisi e della valutazione di determinati fattori che influenzano la sicurezza stradale, i dati provenienti da altri sistemi informativi del settore stradale potranno essere trasferiti al sistema di valutazione o collegati ad esso.

Lett. a–d: a seconda dello scopo dell’analisi, tra quelli definiti all’articolo 2 capoverso 4, i dati dei controlli potranno essere collegati con i dati del SIAC, del Sistr e/o i dati sull’infrastruttura stradale e sul traffico, mentre rimane esclusa la possibilità di risalire a una persona fisica identificabile. Collegando selettivamente i dati dei controlli con dati anonimizzati provenienti da altre fonti, sarà possibile effettuare analisi più approfondite, ad esempio sull’influsso di precedenti provvedimenti amministrativi o della potenza dei veicoli sulla reiterazione di reati stradali. I risultati di queste analisi fungeranno da base per la politica sanzionatoria e il miglioramento della sicurezza stradale, in quanto permetteranno di rispondere con maggiore precisione alle domande del mondo politico e, ad esempio, di simulare l’impatto di una modifica sulla circolazione stradale in vista di

29 RS 152.1