Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine
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La presente revisione non comporterà costi aggiuntivi per i trasportatori svizzeri. Il SICC può tuttavia migliorare la qualità e la comparabilità dei controlli. La maggiore tracciabilità dei dati nel sistema di rilevazione consentirà di effettuare controlli cantonali più mirati presso le aziende di trasporto i cui veicoli o conducenti già in passato sono risultati non in regola, incrementandone la qualità senza ricorrere a un’ulteriore intensificazione. In tal modo aumenterà anche il livello di sicurezza stradale e operativa dei veicoli commerciali sulle strade svizzere, con un impatto positivo sul settore dei trasporti su gomma elvetici, in quanto le distorsioni della concorrenza causate da veicoli in cattivo stato di manutenzione potranno essere meglio contrastate.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto riguarda la LCStr e modifiche dell’OCCS. Secondo l’articolo 82 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.)42, l’emanazione di prescrizioni sulla circolazione stradale è in linea di principio di competenza della Confederazione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’ATT mira a un’attuazione equivalente delle prescrizioni europee e svizzere nel settore dei trasporti terrestri. L’OSICC e l’applicazione tecnica SICC sono conformi al diritto UE applicabile in Svizzera in base all’ATT.
5.3 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost., possono essere delegate competenze legislative mediante legge federale, ad esempio all’Esecutivo. Nella fattispecie, l’articolo 89t LCStr delega al Consiglio federale la regolamentazione dell’organizzazione e dell’attuazione del SICC. Poiché, in virtù dell’articolo 106 capoverso 1 LCStr, il Consiglio federale può autorizzare l’USTRA a disciplinare i dettagli, gli affida l’organizzazione e l’attuazione del SICC di cui all’articolo 89t LCStr, che si riflette nell’articolo 4 OSICC. La proposta di emanazione dell’OSICC e le conseguenti modifiche all’OCCS rientrano nei limiti stabiliti da questi articoli.
5.4 Protezione dei dati
In ragione dell’ampio trattamento di dati personali particolarmente degni di protezione e considerando che la LPD rivista è entrata in vigore il 1° settembre 2023, un esperto esterno ha effettuato al 31 marzo 2023 una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 22 LPD.
Dalla valutazione è risultato che il trattamento dei dati nel SICC non presenta un rischio elevato di violazione dei diritti fondamentali delle persone interessate. In particolare, non è prevista la divulgazione di dati personali non anonimizzati, né vengono effettuate profilazioni. La protezione è inoltre garantita dalla registrazione e conservazione dei dati personali separatamente dai dati anonimizzati in due sistemi indipendenti.
42 RS 101