Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine

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2 OCCS, devono essere effettuati controlli per almeno il 3 per cento dei giorni lavorativi dei conducenti soggetti all’ordinanza del 19 giugno 199521 per gli autisti (OLR 1), dei quali almeno il 30 per cento nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell’azienda. Tale obbligo deriva dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE22 ripresa nell’ATT. Secondo l’articolo 3 della direttiva, la Svizzera deve stilare ogni due anni rapporti destinati alla Commissione europea sui dati statistici raccolti. Gli attributi figurano nell’allegato numero 6. In relazione ai controlli aziendali di merci pericolose di cui all’articolo 27 OCCS, non sussiste ancora alcun obbligo di redigere rapporti, motivo per cui questi dati non devono essere registrati nel SICC.

Lett. g: i verbali d’interrogatorio e i rapporti di denuncia potranno essere registrati nel SICC.

Art. 6 Registrazione o trasmissione dei dati

Cpv. 1: per determinati controlli le autorità competenti saranno tenute a registrare i dati raccolti di cui all’allegato numeri 1–6 nel sistema di rilevazione o a trasmetterli a quest’ultimo.

Secondo l’OCCS, rientrano tra i controlli della circolazione stradale anche le ispezioni aziendali ai sensi degli articoli 22 (periodi di lavoro, guida e riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore) e 27 OCCS (merci pericolose). Per ottemperare agli obblighi di stilare rapporti e statistiche, dovranno tuttavia essere registrati nel SICC solo i dati sui controlli relativi a tempi di lavoro, guida e riposo.

Il SICC è destinato da un lato alle autorità competenti per svolgere le attività di controllo e dall’altro all’adempimento degli obblighi nazionali e internazionali di reporting e per effettuare analisi statistiche. Sebbene per definizione il sistema d’informazione riguardi sostanzialmente tutti i controlli della circolazione stradale, le autorità competenti saranno tenute a registrare o trasmettere solo i dati effettivamente necessari per gli scopi menzionati, ossia solo i dati di cui all’allegato numeri 1–6, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

Lett. a: controlli di conducenti che sottostanno all’OLR 1.

Lett. b: controlli di autoveicoli e relativi rimorchi con immatricolazione commerciale (targa bianca). L’immatricolazione commerciale è definita giuridicamente in modo tale da differenziarsi da quella dei veicoli agricoli e forestali di cui all’articolo 86 ONC23. Anche i carri a motore e i trattori con una velocità massima rispettivamente di 30 e 40 km/h possono essere immatricolati a scopo commerciale; tuttavia, per questi mezzi è riscossa una tassa sul traffico pesante forfettaria e non è richiesto il tachigrafo. I numeri 1–3 specificano le caratteristiche e i criteri di classificazione applicabili in Svizzera per i veicoli e le combinazioni di veicoli interessati.

N. 1: controlli di autoveicoli pesanti e combinazioni di veicoli composte da autoveicoli pesanti. Il termine «autoveicolo pesante» non va inteso come tipo di veicolo, come nel caso di alcuni mezzi senza uno scopo univoco, ma si riferisce al peso totale autorizzato

21 RS 822.221

22 Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 1 sezione 2 ATT (RS 0.740.72).

23 RS 741.11