Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine
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Indicando il numero di targa nel set di dati trasferiti, non è esclusa la possibilità di identificare persone fisiche. La lettura può essere effettuata solo dalle autorità di controllo che dispongono delle necessarie chiavi di accesso memorizzate sulla carta di controllo. Quest’ultima viene rilasciata alle autorità cantonali responsabili dei controlli stradali o aziendali e all’UDSC (art. 13e OLR 1). Secondo la frase introduttiva, lo scopo del trattamento dei dati è limitato alla preselezione dei mezzi da controllare su strada. Non è consentito l’utilizzo dei dati per ulteriori analisi o profilazione. Gli obblighi di cui all’articolo 21 capoverso 3 OCCS in merito alla distruzione dei dati rimangono applicabili.
Art. 44 Notifiche all’USTRA
Poiché le disposizioni relative alle notifiche dei Cantoni all’USTRA sono trasferite nell’OSICC in virtù del contesto fattuale, l’articolo 44 OCCS che le contiene è abrogato.
Sezione 2: Rapporti dell’USTRA
Art. 46
Essendo i rapporti nei confronti della Commissione europea e dell’ITF inseriti nell’articolo 19 OSICC, la sezione 2 e l’articolo 46 OCCS sono abrogati.
Sezione 3: Trattamento dei dati
Art. 47 Banca dati centrale
Art. 48 Contenuto della banca dati
Le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 OCCS sono trasferite nell’OSICC, motivo per cui tali articoli sono abrogati insieme all’intera sezione 3, mentre rimane l’articolo 45 relativo alle notifiche all’UFT.
Art. 25 Entrata in vigore
L’entrata in vigore dell’OSICC dovrà coincidere con la messa in funzione del SICC. La data sarà quindi fissata non prima di aver analizzato i risultati della procedura di consultazione e coordinandola con l’avvio previsto del sistema.
Commenti alle modifiche dell’OOCCS-USTRA
La disposizione dell’articolo 37 (Termine per le notifiche all’USTRA) sarà trasferita negli articoli 6 e 22 OSICC. Inoltre, gli allegati 4 e 5 e l’articolo 35 (rapporti di controllo) saranno aggiornati. L’articolo 38 (Forma delle notifiche all’Ufficio federale dei trasporti), invece, rimarrà invariato. Trattandosi di un’ordinanza dell’Ufficio, l’OOCCS-USTRA sarà modificata dall’USTRA in una procedura separata.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
Parallelamente all’emanazione dell’OSICC, l’USTRA svilupperà e attiverà l’applicazione tecnica nell’ambito del progetto informatico SICC. Poiché la banca dati ETC attualmente gestita dall’USTRA per la registrazione dei controlli della circolazione stradale contiene solo dati statistici e l’articolo 47 capoverso 2 OCCS vieta il trattamento