Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine

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secondo l’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 199524 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). Rientrano in questa categoria, ad esempio, trattori a sella pesanti, autocarri, autoveicoli da lavoro, camper, autobus, trattori e veicoli con interno adibito a locale (art. 11 e 13 OETV), con e senza rimorchio, oltre a tutti i trasporti commerciali con targa bianca.

In seguito a una revisione parziale dell’OETV nell’ambito della quale sono stati adeguati i criteri di classificazione per gli autoveicoli da lavoro25, anche questi mezzi possono trasportare cose entro certi limiti e, in alcuni casi, trainare rimorchi con veicoli destinati alla mobilità dell’operatore. Poiché a questi mezzi si applicano frequenze per la revisione periodica più lunghe rispetto agli autocarri (5-3-3-3 rispetto a 2-2-1-1 anni), i controlli tecnici su strada sono particolarmente importanti e dovranno essere registrati nel SICC.

N. 2: controlli di autoveicoli leggeri che trainano un rimorchio per il trasporto di cose con peso totale senza carico d’appoggio o carico della sella superiore a 750 kg e peso del convoglio ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 OETV di oltre 3,5 t, ossia autotreni costituiti da un rimorchio da trasporto di peso superiore a 750 kg (dalla categoria O2, cfr. art. 21 cpv. 1 OETV) e il cui peso totale, comprendente veicolo trattore e rimorchio, supera le 3,5 t. I rimorchi fino a 0,75 t (categoria O1) hanno una capacità di trasporto limitata e sono tecnicamente molto semplici (per lo più senza freno di servizio). Sono quindi di secondaria importanza per i trasporti commerciali e i controlli tecnici su strada. Poiché, secondo il sistema di omologazione UE, la classificazione dei rimorchi si basa solo sul carico per asse, non si prende in considerazione il carico d’appoggio o della sella trasferito al veicolo trattore (cfr. art. 21 cpv. 5 OETV). Non sarà pertanto necessario registrare i controlli di furgoni leggeri, pick-up ecc. fino a 2,5 t o SUV (veicoli fuoristrada) fino a un peso totale di 3,5 t se viene trainato solo un rimorchio leggero per il trasporto di cose (categoria O1): questi veicoli, spesso utilizzati da artigiani e commercianti, ma anche da privati, hanno un carico utile troppo ridotto per effettuare servizi di trasporto e competere quindi con gli autocarri e i furgoni registrati di oltre 2,5 t.

N. 3: in caso di controllo di autoveicoli leggeri senza rimorchio non progettati principalmente per il trasporto di persone (art. 11 cpv. 1 e 3 OETV) e il cui peso totale secondo l’articolo 7 capoverso 4 OETV supera le 2,5 t, occorre effettuare una distinzione a seconda della destinazione d’uso del mezzo. I controlli di furgoni e veicoli con interno adibito a locale, come stand di vendita e simili, dovranno essere registrati a partire da un peso totale di 2,5 t, in modo da includere anche eventuali furgoni soggetti alle prescrizioni sui tempi di lavoro, guida e riposo nel traffico internazionale con l’UE. Non dovranno essere inseriti nel SICC gli accertamenti effettuati su veicoli per il trasporto di persone fino a 3,5 t, ad eccezione dei minibus (che rientrano nella lett. c).

I criteri di cui alla lettera b sono in linea con le convenzioni sulle prestazioni stipulate dalla Confederazione con i Cantoni nell’ambito dei controlli del traffico pesante.

Lett. c: controlli di autoveicoli e combinazioni di veicoli per il trasporto di persone

con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente. Diversamente dalla lettera b, non è definita una velocità minima, per cui dovranno essere registrati anche i veicoli che raggiungono meno di 40 km/h (ad es. i trenini turistici).

24 RS 741.41

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