Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 20 pagine

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Cpv. 1 e 2: secondo l’articolo 89o capoverso 2 LCStr, l’USTRA gestisce il SICC in collaborazione con i Cantoni. Il Consiglio federale si avvale inoltre dell’articolo 89o capoverso 4 LCStr per affidare questo compito anche all’UDSC, in considerazione della competenza attribuita a quest’ultimo dall’articolo 4 capoverso 1 OCCS per i controlli di polizia stradale presso i valichi doganali. Il sistema di valutazione è gestito esclusivamente dall’USTRA. Gli organi responsabili del SICC sono quindi l’USTRA, le autorità competenti in base al diritto cantonale (di norma le autorità di polizia e, nel caso di controlli aziendali, spesso anche gli ispettorati cantonali del lavoro) e l’UDSC nel settore del traffico transfrontaliero.

Cpv. 3: secondo l’articolo 33 LPD, il Consiglio federale deve disciplinare le procedure di controllo e la responsabilità in materia di protezione dei dati nei casi in cui un organo federale tratta dati personali congiuntamente ad altri organi federali o cantonali o a privati. Il capoverso 3 stabilisce quindi che l’USTRA mette a disposizione delle autorità coinvolte il sistema di rilevazione ed è responsabile del suo perfetto funzionamento e del suo perfezionamento.

Cpv. 4: l’USTRA è competente per le attività di rilascio, modifica, controllo e revoca delle autorizzazioni di accesso.

Art. 4 Regolamento per il trattamento dei dati

Poiché, secondo l’articolo 89t lettera a LCStr, il Consiglio federale deve disciplinare l’organizzazione e la gestione del SICC, si avvale della facoltà di cui all’articolo 106 capoverso 1 LCStr di delegare all’USTRA la definizione dei dettagli. L’USTRA emana pertanto un regolamento per stabilire in particolare l’organizzazione e il funzionamento del SICC e definire le interfacce tecniche e le procedure per il confronto dei dati. Il regolamento deve tra l’altro essere redatto, ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 agosto 202219 sulla protezione dei dati (OPDa), quando dati personali degni di particolare protezione vengono trattati in un sistema automatizzato che contiene, ad esempio, anche le misure organizzative e tecniche adottate.

Sezione 2: Sistema di rilevazione

Art. 5 Contenuto

Il sistema di rilevazione conterrà i dati raccolti nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 89q LCStr. Le rispettive categorie di dati sono riportate nell’allegato che potrà, se necessario, essere modificato dall’USTRA per reagire rapidamente a eventuali nuove esigenze o innovazioni tecniche (cfr. art. 23).

Lett. a–d: i dati di cui alle lettere a–d servono a identificare e plausibilizzare un controllo. Una panoramica degli attributi è riportata nell’allegato numeri 1–4.

Lett. e: la lettera e riguarda i dati dei vari settori di controllo elencati nell’allegato numero 5 e raccolti dalle autorità competenti nell’ambito dei controlli stradali in base alle disposizioni dell’OCCS in combinato disposto con le disposizioni dell’ordinanza del 13 novembre 196220 sulle norme della circolazione stradale (ONC).

Lett. f: la lettera f riguarda i dati raccolti in occasione di un controllo in azienda ai sensi dell’articolo 22 OCCS (tempi di lavoro, guida e riposo). In base all’articolo 20 capoverso

19 RS 235.11

20 RS 741.11